Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5663/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Roma che, in sede di riesame, aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Contesta: (1) la mancanza di gravi indizi per il reato di truffa (capo 3), in particolare l'asserita impossibilità di provare che le ricariche Postepay fossero pagate con ricavi non contabilizzati del bar-tabacchi (cassa unica, assenza di artifici e raggiri); (2) la carenza di indizi per l'autoriciclaggio (capo 13), sia quanto all'entità della somma riciclata sia alla capacità dissimulatoria dell'operazione; (3) l'erronea attribuzione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen. (finalità di agevolazione della 'ndrangheta), contestando l'esistenza del dolo specifico; (4) vizi nelle esigenze cautelari indicate dal Tribunale (presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., mancata valutazione del decorso del tempo, uso illegittimo del diritto al silenzio, carenza di motivazione sul pericolo di inquinamento probatorio e sulla concretezza del pericolo di recidiva).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso in ogni sua parte. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sia per la truffa (meccanismo delle ricariche Postepay pagate con ricavi non contabilizzati del bar-tabacchi, controlli contabili anomali, ingerenza continuativa di Alvaro e familiari) sia per l'autoriciclaggio (emissione di scontrini fittizi, produzione di introiti sovrafatturati, intercettazioni e riscontri contabili). Ha confermato la corretta applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen., basata sulla consapevolezza della ricorrente di favorire la "locale" di 'ndrangheta (rapporti familiari, ruolo attivo e dialoghi intercettati). Sulla cautela ha ritenuto giustificato il giudizio di pericolosità e la scelta degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico come misura adeguata; ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante per chi agisce al fine di agevolare l'attività di associazioni mafiose; richiede il dolo specifico della finalità agevolatrice, che può essere desunto dalla consapevolezza del contribuire a vantaggi per l'organizzazione e dalla partecipazione consapevole alle condotte illecite del gruppo

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Presunzione relativa che integra un profilo del pericolo cautelare (in particolare il pericolo di reiterazione), utilizzabile dal giudice cautelare in combinazione con altri elementi di fatto per giustificare misure cautelari

  • Giurisprudenza di riferimento (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, Chioccini; Sez. 6, n. 550 del 31/10/2018, Faraci)

    Principi applicati nel provvedimento: (i) l'aggravante per agevolazione mafiosa può comunicarsi al concorrente che, pur non avendo il movente mafioso, è consapevole della finalità agevolatrice perseguita da altri; (ii) in sede cautelare l'accertamento dell'uso del "metodo mafioso" può essere secondario rispetto alla prova della finalità di agevolazione

Massime di principio

  • In presenza di anomalie contabili ripetute, cassa unica non è di per sé esimente: la promiscuità delle casse può rafforzare l'indizio che somme siano state occultate se accompagnata da altri riscontri (intercettazioni, controllo occulto da terzi, impossibilità di redigere contabilità affidabile).
  • Per l'autoriciclaggio non è indispensabile una prova puntuale e definitiva dell'esatta somma trasferita se esistono elementi convergenti (scontrini fittizi, versamenti sui conti societari, correlazioni temporali e intercettazioni) che dimostrino la capacità dissimulatoria dell'operazione.
  • L'aggravante di agevolazione mafiosa richiede dolo specifico ma questo può essere desunto dalla consapevolezza della funzione agevolatrice dell'attività illecita, anche in presenza di legami familiari, ruoli attivi nelle condotte e rapporti di controllo esercitati da esponenti della cosca.
  • Nella valutazione cautelare il giudice può fare ricorso alla presunzione di cui all'art. 275 c.p.p. e considerare il decorso temporale e la durata nel tempo delle condotte; il diritto al silenzio non impedisce al giudice di valutare complessivamente la prova raccolta ai fini delle esigenze cautelari.
  • Misure meno afflittive (es. obblighi, divieti) possono essere escluse se il giudice ritiene sussistente un rischio concreto e attuale di reiterazione e se la posizione personale e il radicamento in contesti criminali rendono necessaria una misura detentiva, anche domiciliare con braccialetto elettronico.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.