Sentenza del 07/12/2016 n. 25095 - Corte di Cassazione
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Atto di appello - Notifica diretta, da parte dell'Amministrazione finanziaria, a mezzo di piego raccomandato - Applicazione della disciplina del servizio postale ordinario - Conseguenze - Avviso di giacenza - Omissione - Nullità della notifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della CTP di Bari, favorevole ai contribuenti, relativa ad avvisi di accertamento IRPEF per l'anno 1999. L'Amministrazione sosteneva che la notifica dell'appello, effettuata direttamente mediante spedizione di una raccomandata, fosse valida oppure che, in alternativa, il giudice dovesse ordinarne la rinnovazione. La questione riguardava l'omesso avviso di giacenza della raccomandata non consegnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha stabilito che, quando l'atto di appello tributario è notificato direttamente tramite raccomandata dall'Amministrazione, si applica la disciplina del servizio postale ordinario e non quella speciale delle notificazioni eseguite dall'ufficiale giudiziario. L'omesso invio al destinatario dell'avviso di giacenza determina la nullità, e non l'inesistenza, della notificazione. Poiché i contribuenti non si erano costituiti nel giudizio di appello, la nullità non era stata sanata. Tuttavia, essendo ormai gli appellati venuti a conoscenza dell'impugnazione, non era necessaria una nuova notificazione: la causa è stata cassata con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, per la riassunzione e la regolazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
consente la spedizione diretta dell'atto processuale a mezzo piego raccomandato
Nel processo tributario l'atto di appello può essere notificato direttamente dalla parte mediante raccomandata, senza necessità dell'intervento dell'ufficiale giudiziario.
Art. 40, d.P.R. n. 655 del 1982
deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili
Per le raccomandate ordinarie non consegnate è necessario informare il destinatario della giacenza presso l'ufficio postale. La sua omissione rende nulla la notificazione.
Artt. 24 e 25, d.m. 1 ottobre 2008
Prevedono una disciplina analoga in materia di giacenza e avviso per il servizio postale universale.
Art. 8, legge n. 890 del 1982
La Corte richiama la norma per analogia quanto agli effetti dell'omesso avviso, precisando però che essa non disciplina direttamente la raccomandata ordinaria utilizzata per la notifica diretta dell'appello tributario.
Massime di principio
- Quando una notifica processuale tributaria viene eseguita direttamente tramite raccomandata, occorre applicare la disciplina del servizio postale ordinario, verificando l'effettivo invio dell'avviso di giacenza in caso di mancata consegna.
- L'omissione dell'avviso di giacenza comporta normalmente la nullità della notificazione, non la sua inesistenza: il vizio può quindi essere sanato dalla costituzione del destinatario o dalla sua conoscenza effettiva dell'atto.
- Se il destinatario non si costituisce e la notifica è nulla, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notificazione, anziché dichiarare automaticamente inammissibile l'impugnazione.
- Se il destinatario ha comunque acquisito conoscenza dell'impugnazione, una nuova notificazione può risultare superflua e può essere sufficiente la riassunzione del giudizio nelle forme previste.
- La distinzione tra nullità e inesistenza è decisiva: la nullità consente la sanatoria o la rinnovazione, mentre l'inesistenza non produce normalmente tali effetti.
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