Cassazione Civile, Ordinanza n. 30947/2021 del 29/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino della Costa d'Avorio aveva chiesto al Tribunale di Roma il riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Tribunale aveva rigettato la domanda con decreto depositato il 5 maggio 2020. Contro tale decreto il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione di norme in tema di protezione umanitaria e difetto di motivazione, sostenendo che il Tribunale si era limitato a valorizzare la natura personale e familiare delle ragioni dell'espatrio senza considerare la situazione economico-sociale del Paese di origine. Con il secondo ha dedotto la violazione delle norme che impongono la cooperazione istruttoria officiosa, lamentando che il giudice di merito si fosse limitato a rilevare la mancata allegazione di vulnerabilità personale senza verificare il contesto politico-sociale ed economico della Costa d'Avorio e la possibile compromissione delle condizioni minime di vita in caso di rimpatrio. Il Ministero dell'interno si è costituito solo per partecipare alla discussione orale, senza controricorso tempestivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile la costituzione del Ministero dell'interno, poiché nel procedimento camerale dinanzi alla Cassazione la partecipazione alla fase decisoria deve avvenire in forma scritta mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato. Nel merito ha giudicato infondati entrambi i motivi del ricorso: ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente escluso la protezione umanitaria per mancanza di allegazione di una specifica condizione di vulnerabilità personale o di una grave compromissione dei diritti fondamentali, nonché per assenza di prova di un'effettiva integrazione in Italia. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la protezione umanitaria richiede una comparazione tra la condizione del richiedente nel Paese di origine e il livello di integrazione raggiunto in Italia, al fine di verificare se il rimpatrio comporti la privazione del nucleo essenziale dei diritti umani. Ha inoltre affermato che il contesto generale del Paese di origine rileva solo se incide su tale vulnerabilità e che la mera povertà o il disagio economico non bastano, salvo ipotesi riconducibili a ragioni individuali o a eventi disastrosi. È stato infine escluso che il giudice dovesse svolgere ulteriori approfondimenti officiosi in mancanza di allegazioni specifiche dei fatti costitutivi del diritto. Il ricorso è stato rigettato, senza statuizione sulle spese per l'irrituale costituzione dell'intimato, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge e vizio motivazionale; la Corte lo menziona come base formale dei motivi, ma li reputa infondati.
artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 14 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251
Richiamati dal ricorrente a fondamento della censura sulla protezione, ma non ritenuti violati perché la decisione di merito è stata considerata conforme ai criteri della protezione umanitaria.
art. 8 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
Invocato in relazione al dovere di cooperazione istruttoria; la Corte esclude la sua violazione in assenza di allegazioni specifiche idonee a giustificare ulteriori indagini officiose.
art. 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma richiamata per la protezione umanitaria; la Corte ribadisce che la misura richiede vulnerabilità individuale e comparazione con l'integrazione in Italia.
art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Richiamato dal ricorrente come parametro ostativo al rimpatrio; la Corte non vi ravvisa una base sufficiente in assenza di fatti allegati e provati.
art. 10 Cost.
Richiamato a sostegno della tutela dello straniero; la Corte non ne desume un dovere generale dello Stato di garantire benessere economico o di impedire ogni difficoltà sociale nel Paese di origine.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La protezione umanitaria postula una valutazione comparativa tra la situazione personale e sociale del richiedente nel Paese di origine e il livello di integrazione raggiunto in Italia, al fine di verificare se il rimpatrio comporti la compressione del nucleo essenziale dei diritti umani e della dignità personale.
- La situazione generale del Paese di origine rileva solo se è concretamente idonea a incidere sulla vulnerabilità individuale del richiedente; la mera povertà, lo svantaggio economico o le difficoltà sociali non sono di per sé sufficienti a fondare la misura.
- Il richiedente protezione deve allegare i fatti costitutivi della domanda e non può limitarsi a formule generiche: in difetto di specifiche allegazioni, il giudice non è tenuto a supplire con indagini officiose.
- Il dovere di cooperazione istruttoria del giudice opera nei limiti delle circostanze dedotte in causa e non esonera la parte dall'onere di allegare gli elementi essenziali della vulnerabilità.
- Nel procedimento camerale in Cassazione la costituzione dell'intimato deve avvenire tempestivamente con controricorso depositato e notificato; un atto depositato solo per la discussione orale non consente la partecipazione alla fase decisoria scritta.
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