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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05104/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero meramente reiterativi di doglianze già disattese in appello e che la motivazione della sentenza impugnata fosse sufficiente e immune dalle dedotte censure. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo vizi di motivazione e violazione di legge processuale con riguardo, da un lato, alla ritenuta tempestività della querela e, dall'altro, all'affermazione di responsabilità per i delitti di truffa e di infedele patrocinio. Il ricorso sosteneva, in sostanza, che la querela fosse tardiva e che gli elementi posti a base della condanna non fossero sufficienti. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure riproducevano motivi già esaminati e adeguatamente confutati dal giudice di appello, il quale aveva spiegato le ragioni della tempestività della querela e valorizzato le risultanze dell'esame della persona offesa e della documentazione prodotta a sostegno della responsabilità.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto con motivi ripetitivi e non idonei a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già sottoposte al giudice di merito e da questi specificamente confutate, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione impugnata.
  • La deduzione di tardività della querela deve misurarsi con le argomentazioni del giudice di merito che ne abbia motivato la tempestività; la mera contestazione assertiva non è sufficiente a fondare un vizio di legittimità.
  • Quando la sentenza di merito fonda l'affermazione di responsabilità su elementi probatori specifici, quali l'esame della persona offesa e la documentazione allegata, il ricorso deve indicare puntualmente il deficit argomentativo o il travisamento, non essendo sufficiente una generica contestazione del risultato probatorio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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