Cassazione Civile, Ordinanza n. 29611/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento per ICI relativi agli anni 2008, 2009 e 2010, emessi da un Comune nei confronti di una società proprietaria di terreni. La contribuente aveva contestato l’atto impositivo dinanzi al giudice tributario di primo grado e poi in appello, ma entrambe le decisioni le erano state sfavorevoli. In Cassazione ha proposto un unico motivo, deducendo che la sentenza d’appello fosse apodittica e solo apparente nella motivazione: il giudice regionale non avrebbe spiegato in modo intelligibile perché il valore dei terreni, prima delle opere di urbanizzazione, fosse stato quantificato in 50 euro/mq e, più in generale, come si fosse arrivati ai valori unitari utilizzati per l’imposizione. La ricorrente ha evidenziato che la sentenza richiamava dati tra loro non coordinati e persino contrastanti, senza chiarire l’origine delle cifre e il rapporto tra convenzione urbanistica, opere eseguite, ambiti territoriali e valori finali attribuiti alle aree.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il motivo di ricorso, rilevando il vizio di motivazione apparente della sentenza della CTR. Ha osservato che la decisione impugnata non esponeva in modo logicamente e giuridicamente controllabile gli elementi posti a base della determinazione del valore delle aree fabbricabili, perché conteneva riferimenti numerici e argomentativi non coordinati tra loro e non spiegava come si fosse giunti ai valori applicati ai fini ICI. Di conseguenza la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR Toscana, in diversa composizione, affinché riesamini la causa e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
procedura camerale non partecipata
richiamato come base del rito camerale seguito in Cassazione
ICI
imposta locale oggetto degli avvisi di accertamento relativi ai terreni edificabili
Massime di principio
- Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione quando la sentenza non indica gli elementi da cui il giudice ha tratto il proprio convincimento, oppure li espone senza un’adeguata disamina logica e giuridica, rendendo impossibile il controllo sulla correttezza del ragionamento decisorio.
- In tema di determinazione del valore imponibile di aree fabbricabili, la motivazione deve rendere comprensibile il percorso seguito dal giudice per giungere al valore finale applicato, soprattutto quando siano utilizzati dati numerici o riferimenti tecnici provenienti da convenzioni, regolamenti o stime.
- Una motivazione che si fondi su dati tra loro non coordinati o addirittura contrastanti, senza spiegarne l’origine e il reciproco rapporto, è affetta da motivazione apparente e determina la cassazione della sentenza con rinvio.
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