Cassazione Penale, Sentenza n. 28434/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revisione ex art. 630 c.p.p. (depositata il 20/10/2023) per inconciliabilità dei giudicati tra due procedimenti penali e per la presunta "prova nuova" relativa all'arresto del corriere Manoku (attribuzione errata di una telefonata, n. 1286 del 30/06/2004, al Muka). Si allegava che la telefonata non riguardava l'arresto del corriere ma altro soggetto (Skender) e si sosteneva che la presenza dei fratelli Muka era collegata allo sfruttamento della prostituzione, con inconciliabilità tra le sentenze.
La decisione
Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo (nullità per omessa citazione) generico e privo di specificazione degli atti viziati; il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta con entrambi i precedenti provvedimenti di inammissibilità della Corte di appello di Roma e perché la presunta "prova nuova" era già stata valutata nella precedente istanza di revisione. In sostanza la domanda è stata considerata una riproposizione di elementi già esaminati e respinta per vizio di genericità e mancato confronto con la motivazione delle decisioni anteriori.
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen.
Norma sulla revisione del giudicato penale: la Corte ha ritenuto che la nuova istanza riproponesse argomenti ed elementi già esaminati in una precedente domanda di revisione e quindi non idonei a fondare una nuova revisione.
art. 601 cod. proc. pen.
Riferimento procedurale richiamato tramite giurisprudenza: la Corte di legittimità richiede che i motivi che lamentano violazioni di norme processuali (es. omessa notifica/citazione) siano specifici e indichino chiaramente il provvedimento e il profilo di vizio dedotto; l'assenza di tale specificazione rende il motivo generico e inammissibile.
Giurisprudenza (Sez. 6, n. 17377 del 24/02/2016, Trippetti, Rv. 266736)
È inammissibile, per genericità, il motivo di ricorso per cassazione che - lamentando la violazione di norme processuali in relazione all'art. 601 cod. proc. pen., per l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, a seguito del rinvio di ufficio disposto a causa dell'adesione del difensore all'astensione di categoria - ometta di precisare a quale decreto di citazione si riferisca la doglianza, e di chiarire quali siano il profilo di vizio dedotto e la richiesta difensiva
La sentenza applica questo principio per escludere il primo motivo del ricorrente, considerato generico perché non individua gli atti e i profili di nullità contestati.
Massime di principio
- Una nuova istanza di revisione sarà difficilmente accolta se ripropone elementi o argomentazioni già esaminate in precedenti istanze: occorre dimostrare chiaramente la novità e l'irrilevanza della precedente valutazione.
- La "prova nuova" deve essere effettivamente nuova e non semplicemente una diversa lettura di atti già disponibili al giudice: bisogna documentare perché l'elemento non era conoscibile o non è stato valutato nella precedente istruttoria.
- I motivi processuali (es. nullità per omessa citazione) devono essere formulati con precisione: indicare il provvedimento concreto, l'atto contestato e il profilo di vizio concreto, altrimenti il motivo è inammissibile per genericità.
- Se si contesta la motivazione del giudice per contraddittorietà o illogicità, il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con tutti i precedenti provvedimenti decisori della stessa materia, spiegando le differenze fattuali e giuridiche tra le valutazioni.
- Nelle controversie relative a intercettazioni/telefonate, è utile produrre elementi tecnici o di catena di custodia che attestino l'erronea attribuzione della chiamata (per esempio perizie tecniche, tabulati, documentazione sul recapito), nonché spiegare perché tali elementi non erano disponibili prima.
- Prima di proporre una nuova revisione conviene ricostruire con chiarezza la cronologia delle domande precedenti e degli esiti, per evitare che la nuova istanza sia qualificata come mera riproposizione e quindi inammissibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28349/2025 del 04/08/2025
- Sentenza penale · 4 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28350/2025 del 04/08/2025
- Sentenza penale · 4 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28351/2025 del 04/08/2025
- Sentenza penale · 4 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28352/2025 del 04/08/2025
- Sentenza penale · 4 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28353/2025 del 04/08/2025
- Sentenza penale · 4 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28354/2025 del 04/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →