Sentenza n. 2012/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, dato alle parti l’avviso previsto dall’art. 60 c.p.a. e rilevato che l’amministrazione aveva annullato in autotutela gli atti impugnati e conseguito l’utilità richiesta dal ricorrente, ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, conformemente alla richiesta congiunta delle parti.
Atto impugnato: provvedimenti di non ammissione all’esame di Stato e di rigetto dell’istanza di riesame e annullamento in autotutela
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui, all’esito dello scrutinio finale dell’anno scolastico 2025/2026, non era stato ammesso all’esame di Stato, nonché il successivo diniego dell’istanza di riesame e annullamento in autotutela. Nel corso del giudizio, dopo l’ammissione con riserva alle prove scritte disposta in sede monocratica, l’amministrazione scolastica ha riaperto lo scrutinio, rivalutato la posizione dello studente e annullato in autotutela i precedenti provvedimenti, disponendo formalmente l’ammissione all’esame con decorrenza dal 12 giugno 2026. Le parti hanno quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti della possibilità di definizione immediata.
art. 34, comma 5, c.p.a.
va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., in considerazione del conseguimento dell’utilità richiesta
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta atti idonei a soddisfare integralmente l’utilità sostanziale perseguita dal ricorrente.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato e adotta un nuovo provvedimento che soddisfa integralmente l’utilità richiesta dal ricorrente.
- La definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a. è possibile quando il collegio abbia informato le parti della possibilità di pronunciare sentenza semplificata e nessuna di esse si opponga.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate se entrambe le parti ne fanno concorde richiesta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1536/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1537/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1539/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1598/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1599/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1600/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →