Cassazione Penale, Ordinanza n. 20492/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (indagato)
La controversia
La parte offesa ha impugnato il decreto con cui il GIP del Tribunale di Bologna ha disposto l'archiviazione di un procedimento iscritto per accesso abusivo a sistema informatico, deducendo un solo motivo: la pretesa abnormità e illegittimità del provvedimento di archiviazione, nonché degli atti di indagine. La censura mirava, in sostanza, a contestare la correttezza della decisione del giudice di merito e a ottenere una rivalutazione del merito delle risultanze investigative.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando che il decreto di archiviazione era stato adottato nell'esercizio di poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento processuale e non aveva prodotto alcuna irragionevole regressione o stasi del procedimento. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 615-ter, comma 2, n. 1, c.p.
La fattispecie era quella di accesso abusivo a sistema informatico contestata nel procedimento archiviato; la Corte non entra nel merito della configurabilità del reato, limitandosi a rilevare che il ricorso contro l'archiviazione era inammissibile.
Richiamo alla norma incriminatrice quale titolo del procedimento archiviato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro un decreto di archiviazione è inammissibile quando si traduce nella mera denuncia di una pretesa abnormità del provvedimento, senza indicare un effettivo vizio che determini una regressione o una stasi irragionevole del procedimento.
- Non è ammissibile utilizzare il rimedio di legittimità per ottenere una rivalutazione del merito della decisione di archiviazione o delle risultanze investigative, se il giudice ha operato nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'ordinamento processuale.
- La qualificazione di abnormità richiede che il provvedimento esorbiti dai poteri del giudice o produca un effetto paralizzante o regressivo del procedimento; in mancanza di tali presupposti, la censura è manifestamente infondata.
Come è indicizzato
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