Risposta n. 52 del 25/10/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo l’Agenzia, il reddito derivante dalla concessione in uso del software può rientrare nel Patent Box, ma non il canone riferibile al mero servizio di collegamento informatico al cloud, che non integra un’attività di sviluppo, mantenimento o accrescimento del software con prerogativa autoriale.
Patent Box e licenza di software fruibile tramite piattaforma web cloud
Il quesito
La società chiede se i proventi derivanti dalla concessione in uso di software e delle relative personalizzazioni, anche quando l’utilizzo avviene tramite accesso a una piattaforma web cloud, siano agevolabili ai fini Patent Box, al netto dei costi diretti e indiretti, distinguendo tra canoni di licenza software e canoni per il solo collegamento cloud.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene non agevolabile il canone per il servizio cloud, sia se incluso nel corrispettivo di concessione del software sia se considerato come attività di ricerca e sviluppo, perché remunera solo la connessione tecnica al cloud e non una prerogativa autoriale; restano invece in linea di principio agevolabili i redditi da concessione in uso del software, se ricorrono le condizioni del regime.
Patent Box e software utilizzabile in cloud
L’interpello riguarda l’applicazione del regime Patent Box ai proventi derivanti da software sviluppati internamente da una società e concessi in uso ai clienti, anche tramite piattaforma web cloud. Il tema centrale è la distinzione tra il reddito riferibile al software agevolabile e il corrispettivo per il mero servizio di collegamento informatico al cloud, che la società ritiene estraneo al perimetro della tutela del bene immateriale.
Fattispecie e contesto operativo
La società ALFA sviluppa, vende e mette in opera configuratori di prodotti grafici, tutelati dalla normativa sul diritto di proprietà intellettuale. L’offerta comprende due configuratori, per i quali la società dichiara di detenere i diritti esclusivi e di aver svolto fin dall’origine attività interne di ricerca e sviluppo.
I ricavi dell’attività sono ricondotti a tre categorie:
- concessione in uso dei software mediante licenza iniziale, con installazione presso il cliente oppure accesso tramite piattaforma web cloud, comprensiva di aggiornamenti e nuove funzionalità;
- realizzazione e concessione in uso di implementazioni e personalizzazioni su richiesta del cliente;
- ricavi per assistenza e manutenzione.
La società intende optare, dal 1° gennaio 2017, per il regime Patent Box limitatamente ai proventi derivanti dalla concessione in uso dei software di cui ai punti 1) e 2), al netto dei costi diretti e indiretti.
Quesito del contribuente
La società chiede se siano agevolabili i proventi derivanti:
- dalla concessione in uso dei software realizzati internamente;
- dalle personalizzazioni e implementazioni effettuate per il cliente;
- anche quando l’utilizzo del software avviene non tramite installazione fisica, ma attraverso una piattaforma web cloud.
Il dubbio si concentra sulla lettura della risoluzione n. 28/E del 2017, e in particolare sull’inciso relativo al “canone periodico per l’utilizzo di software applicativi in cloud”. La società prospetta due possibili interpretazioni:
- il riferimento alle attività di ricerca e sviluppo eseguite;
- il riferimento ai ricavi conseguiti dall’utilizzo del software.
In entrambi i casi, la contribuente ritiene che non sia agevolabile il solo canone periodico per il collegamento informatico al cloud, servizio distinto dalla concessione in uso del software, mentre dovrebbero restare agevolabili i canoni percepiti per il software, a prescindere dalla modalità tecnica di fruizione.
Soluzione interpretativa prospettata
Secondo la società, il canone per il solo utilizzo del servizio cloud remunera esclusivamente la connessione tecnica al sistema e non l’esercizio di una prerogativa autoriale sul software. Per questo motivo, esso andrebbe escluso dal beneficio.
Diversamente, i canoni dovuti per la concessione in uso del software dovrebbero rientrare nel perimetro del Patent Box anche se il software è fruito tramite cloud, poiché la modalità di accesso non muta la natura del bene immateriale agevolabile. La società conclude quindi che i ricavi da concessione in uso del software, anche in cloud, dovrebbero essere agevolabili, nel rispetto delle condizioni richiamate dalla risoluzione n. 28/E del 2017.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama l’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l’articolo 8, comma 1, del decreto Patent Box, che include tra le attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento del valore dei beni immateriali anche l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright.
Viene inoltre richiamata la risoluzione 9 marzo 2017, n. 28/E, secondo cui, nel rispetto del principio OCSE del c.d. nexus approach, rientrano nell’ambito agevolabile le attività di ideazione e realizzazione del software protetto da copyright quando costituiscono esercizio esclusivo di una prerogativa autoriale. La stessa risoluzione esclude, tra le attività con prerogativa autoriale, la formazione del personale, il basic help desk di secondo livello, il supporto telefonico e il canone periodico per l’utilizzo di software applicativi in cloud.
Valutazione dell’Agenzia sulla prerogativa autoriale
In via preliminare, l’Agenzia formula la risposta assumendo che la società sviluppi programmi per elaboratore originali, abbia diritto allo sfruttamento economico del software e svolga attività di ricerca e sviluppo.
Sul punto decisivo, l’Agenzia chiarisce che le attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del software integrano una “prerogativa autoriale” solo se ricorrono congiuntamente queste condizioni:
- possono essere svolte in via esclusiva dal proprietario del diritto;
- accrescono il valore economico del software;
- sono finalizzate alla realizzazione di una funzione nuova rispetto al bene principale e originale rispetto agli standard del settore, giuridicamente tutelabile;
- sono il frutto di un intervento unico nel suo genere, non riconducibile a funzioni già presenti nel software.
Secondo l’Agenzia, il servizio di collegamento informatico al web cloud non presenta tali caratteristiche e quindi non costituisce attività di sviluppo, mantenimento o accrescimento del software con prerogativa autoriale.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conclude che:
- in linea di principio, il reddito derivante dalla concessione in uso di un software fruito anche tramite servizio di collegamento al web cloud è riconducibile al regime Patent Box;
- tuttavia, il servizio cloud, in quanto mero collegamento tecnico, non è assimilabile a un’attività di sviluppo, mantenimento o accrescimento del software con prerogativa autoriale;
- di conseguenza, il canone per il servizio cloud non rientra tra i ricavi agevolabili se incluso nel canone di concessione del software;
- lo stesso canone non può essere qualificato come attività di ricerca e sviluppo finalizzata allo sviluppo, mantenimento o accrescimento del valore del software.
Conclusioni operative
Il risultato pratico dell’interpello è una distinzione netta tra software e servizio accessorio. Il beneficio Patent Box può riguardare il corrispettivo riferibile alla concessione in uso del software, ma non la componente di prezzo relativa al semplice collegamento cloud, che resta fuori dal perimetro agevolativo. Per gli operatori, ciò implica la necessità di separare contabilmente, ove possibile, il valore della licenza software da quello del servizio tecnico di accesso al cloud.
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