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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19520/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione, deducendo un vizio di motivazione per asserito travisamento della prova. In particolare sosteneva che la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa fossero errate e che la prova non consentisse di affermare la sua responsabilità ex art. 648 c.p. La Corte ha rilevato che il motivo, pur formalmente prospettato come travisamento della prova, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e un diverso apprezzamento del fatto, operazione non consentita in sede di legittimità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo non fosse formulato nei limiti del sindacato di legittimità, perché diretto a contestare il risultato probatorio raggiunto dai giudici di merito, i quali avevano dato valutazione conforme e attendibile alle dichiarazioni della persona offesa, ritenendo provata la consegna dell'assegno di provenienza furtiva da parte della ricorrente e quindi la sussistenza degli elementi del reato di ricettazione. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La consegna di un assegno di provenienza furtiva, se provata unitamente agli altri elementi costitutivi, integra la ricettazione; la decisione richiama la necessità degli elementi del reato ascritto, desunti dalla ricostruzione fattuale dei giudici di merito.

Massime di principio

  • Il vizio di travisamento della prova è deducibile in cassazione solo quando riguardi una prova non valutata affatto oppure valutata in modo incontrovertibilmente difforme dal suo significante, e non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del merito.
  • In sede di legittimità non è consentito censurare la ricostruzione fattuale dei giudici di merito chiedendo una diversa lettura delle risultanze processuali, se la motivazione impugnata è coerente e si fonda su una valutazione concorde delle prove.
  • Ai fini della configurabilità della ricettazione, la provenienza furtiva del bene e la condotta di ricezione o consegna da parte dell'imputato possono essere desunte in modo decisivo dalle dichiarazioni della persona offesa, se ritenute attendibili dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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