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Sentenza

Sentenza n. 3537/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 19 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511532

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione competente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni intimate sull’istanza del 19 settembre 2025, avente a oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della relativa richiesta. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere secondo le rispettive competenze, la condanna a provvedere entro trenta giorni e, in caso di necessità, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad aveva fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 16 dicembre 2025. Tale attività ha integrato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, poiché ha comportato l’attivazione del procedimento richiesto. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in ragione del non particolarmente lungo intervallo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in considerazione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione e consente l’accertamento dell’obbligo di provvedere; nel caso concreto, la sopravvenuta attivazione del procedimento ha reso non più necessaria una pronuncia sull’obbligo di provvedere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Prevede la possibilità di chiedere la nomina di un commissario ad acta nell’azione contro il silenzio, richiesta divenuta priva di oggetto per l’avvenuta attivazione del procedimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Nell’azione avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda può integrare pieno soddisfacimento della pretesa quando l’oggetto immediato dell’istanza sia l’attivazione del procedimento amministrativo, rendendo cessata la materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l’amministrazione abbia adottato un’attività idonea a soddisfare integralmente la specifica pretesa dedotta, senza che sia necessario attendere la conclusione dell’intero procedimento amministrativo quando la domanda giudiziale riguardi soltanto il suo avvio.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa, le spese possono essere compensate tenendo conto della durata dell’inerzia, del comportamento dell’amministrazione e delle circostanze organizzative che abbiano inciso sui tempi di trattazione; il contributo unificato può comunque essere posto a carico dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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