Cassazione Civile, Ordinanza n. 05257/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione di concessione per la raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli, nell'ambito della quale la concessionaria aveva agito in arbitrato contro le amministrazioni pubbliche chiedendo l'accertamento dell'inadempimento dell'Amministrazione, il risarcimento dei danni e la rimozione o compensazione di alcune clausole economiche ritenute squilibrate, tra cui i c.d. minimi garantiti. Il collegio arbitrale aveva accolto in larga parte la domanda, condannando le amministrazioni e dichiarando nulli alcuni articoli del contratto. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione proposta dalle amministrazioni, ritenendo valida la clausola compromissoria, sussistente la legittimazione passiva dei Ministeri, insussistente il difetto di giurisdizione e ammissibile la riduzione ad equità del rapporto. In cassazione le amministrazioni hanno proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla legittimazione passiva, sostenendo che, per effetto dei trasferimenti normativi delle competenze in materia di giochi e scommesse, il Ministero dell'economia non era più soggetto legittimato; 2) violazione delle norme sull'arbitrato e sull'interpretazione contrattuale, sostenendo che la clausola compromissoria non poteva essere letta come attribuzione unilaterale alla sola concessionaria della facoltà di declinare la competenza arbitrale; 3) violazione delle norme sulla giurisdizione, assumendo che la lite attenesse a poteri pubblicistici e quindi fosse sottratta alla giurisdizione ordinaria e all'arbitrato; 4) violazione delle norme sulla concessione e sull'eccessiva onerosità, sostenendo che il rischio d'impresa e la natura aleatoria del rapporto escludessero la riduzione ad equità e i rimedi privatistici invocati dal lodo.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo, rigettando gli altri tre. Ha ritenuto che, al momento della proposizione della domanda arbitrale, le funzioni in materia di giochi e scommesse erano già state trasferite all'AAMS, sicché il Ministero dell'economia e delle finanze non era legittimato a contraddire; ha però rilevato che la costituzione dell'AAMS nel procedimento aveva sanato il vizio del contraddittorio, ma non poteva comunque giustificare una condanna nei confronti del Ministero privo di legittimazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha dichiarato la nullità del lodo arbitrale limitatamente alla parte in cui aveva ritenuto sussistente la legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze, rigettando la domanda nei confronti di tale soggetto. È stato confermato il resto della decisione impugnata, compreso il rigetto delle censure su arbitrato, giurisdizione e minimi garantiti. Le spese sono state integralmente compensate tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società resistente e, quanto agli altri rapporti, compensate in cassazione.
Norme richiamate
art. 829, terzo comma, c.p.c.
Richiamato come norma processuale evocata nei motivi di impugnazione del lodo; la Corte ne esamina l'operatività solo nei limiti della censura proposta, ma accoglie il ricorso per il diverso profilo della legittimazione passiva.
art. 808, terzo comma, c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'inefficacia della clausola compromissoria; la Corte ritiene infondata la doglianza e afferma che una clausola che attribuisca a una sola parte la facoltà di declinare l'arbitrato non è di per sé invalida.
art. 1362 c.c.
Richiamato per l'interpretazione della clausola compromissoria; la Corte osserva che i ricorrenti non hanno specificamente indicato quali canoni ermeneutici sarebbero stati violati.
art. 1363 c.c.
Richiamato per l'interpretazione sistematica della clausola compromissoria; la Corte reputa generica la censura e conferma l'interpretazione del giudice di merito.
art. 103, primo comma, Cost.
Invocato per sostenere che la controversia fosse riservata alla giurisdizione ordinaria/amministrativa per la presenza di poteri pubblicistici; la Corte lo ritiene non ostativo all'arbitrabilità della lite concreta.
art. 15 L. 6 dicembre 1971, n. 1034
Citatata nel motivo sulla giurisdizione, ma la Corte ribadisce che la controversia attiene all'esecuzione del rapporto concessorio e non all'esercizio di poteri autoritativi.
art. 5 L. 21 luglio 2000, n. 205
Citatata dai ricorrenti nel motivo sul difetto di giurisdizione; la Corte la considera non idonea a escludere la giurisdizione ordinaria nella specie.
art. 57 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300
Norma richiamata per il trasferimento di funzioni alle Agenzie fiscali; la Corte la utilizza per affermare che la legittimazione passiva spettava all'Agenzia competente, non al Ministero.
art. 61 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300
Richiamato per qualificare le Agenzie come soggetti dotati di autonomia e capacità di stare in giudizio.
art. 4, comma 1, lett. d), statuto approvato con d.m. 13 dicembre 2000
Indicato come fonte dell'attribuzione all'Agenzia delle entrate della gestione dei servizi relativi ai giochi e scommesse.
art. 12, comma 1, L. 18 ottobre 2001, n. 383
Richiamato come disposizione di riordino del settore dei giochi e delle scommesse, che ha preceduto il trasferimento delle funzioni all'AAMS.
d.P.R. 24 gennaio 2002, n. 33
Richiamato come atto che attribuisce all'AAMS l'esercizio delle funzioni statali in materia di giochi, concorsi pronostici e scommesse.
art. 4, comma 1, d.l. 8 luglio 2002, n. 138, conv. L. 8 agosto 2002, n. 178
Richiamato quale conferma del trasferimento delle funzioni in materia di giochi all'AAMS.
art. 8 d.l. 24 dicembre 2002, n. 282, conv. L. 21 febbraio 2003, n. 27
Richiamato per affermare che, dal 1 aprile 2003, le funzioni in materia di entrate tributarie relative ai giochi e scommesse erano esercitate dall'AAMS.
art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 3 luglio 2003, n. 173
Richiamato quale ulteriore conferma del trasferimento di competenze all'AAMS.
art. 8, comma 13, d.l. 24 giugno 2003, n. 147, conv. L. 1 agosto 2003, n. 200
Richiamato nel quadro normativo del settore, poi abrogato nel 2008.
art. 4-bis, comma 3, d.l. 8 aprile 2008, n. 59, conv. L. 6 giugno 2008, n. 101
Richiamato come norma che ha abrogato la precedente disposizione di salvaguardia delle attribuzioni dell'U.N.I.R.E.
art. 23-quater d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. L. 7 agosto 2012, n. 135
Richiamato per indicare la successiva incorporazione dell'AAMS nell'Agenzia delle dogane.
art. 111 c.p.c.
Richiamato per sostenere la possibilità di intervento del soggetto subentrato nel giudizio pendente e per la sanatoria del contraddittorio.
art. 1322 c.c.
Invocato nel motivo sulla riduzione ad equità e sulla natura mista del rapporto concessorio; la Corte non accoglie la censura per difetto di specificità.
art. 1460 c.c.
Richiamato nel ricostruire la domanda della concessionaria, che aveva chiesto di dichiarare non dovute le prestazioni a suo carico per inadempimento dell'Amministrazione.
art. 1467 c.c.
Invocato per sostenere l'eccessiva onerosità sopravvenuta; la Corte osserva che la censura non è specifica e che non risulta proposta una domanda di risoluzione per eccessiva onerosità.
art. 1468 c.c.
Citatato nel motivo sulla concessione e sul rischio d'impresa; la Corte non ne fa applicazione in ragione dell'inammissibilità della censura.
art. 1469 c.c.
Richiamato dalla Corte per osservare che il contratto aleatorio esclude la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Usato per cassare la sentenza senza rinvio di ulteriori istruttorie e decidere nel merito sulla sola questione della legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi a rapporti concessori in materia di giochi e scommesse, la legittimazione passiva spetta al soggetto pubblico cui le funzioni siano state effettivamente trasferite al momento della domanda; l'azione proposta contro un diverso ente pubblico è improponibile nei suoi confronti, anche se il vizio del contraddittorio può essere sanato dall'intervento del soggetto effettivamente legittimato.
- La clausola compromissoria che attribuisca a una sola parte la facoltà di declinare l'arbitrato non è per ciò solo invalida: l'eventuale squilibrio della facoltà processuale rientra nell'autonomia negoziale, salvo contrasto con norme imperative o con specifici limiti legali.
- La censura in cassazione per violazione delle regole di interpretazione contrattuale deve indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo in cui il giudice di merito se ne è discostato; una mera contrapposizione della propria lettura del testo contrattuale è insufficiente.
- Le controversie relative all'esecuzione di una concessione, quando investono l'accertamento dell'inadempimento dell'Amministrazione alle obbligazioni convenzionali e non l'esercizio di poteri autoritativi, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario e possono essere compromesse in arbitrato rituale.
- Nei contratti di concessione-contratto possono operare rimedi di diritto comune per la sopravvenuta alterazione dell'equilibrio del rapporto, ma la parte che li invoca deve allegare e precisare in modo puntuale il petitum e la causa petendi; in mancanza di specificità della censura, la doglianza è inammissibile.
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