Sentenza n. 1792/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - del provvedimento con cui è stato comunicato - mediante pubblicazione sul portale Formez in data 28 ottobre 2025 - l'esito della prova scritta del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia”, per il profilo “Codice 02: n. 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria”, svoltasi in data 21 ottobre 2025, per la quale la ricorrente ha conseguito il punteggio di 20,75/30 e, pertanto, la prova è stata dichiarata "NON SUPERATA"; - ove occorra e ove adottato, del verbale di correzione della prova della ricorrente; della valutazione della prova della Sig.ra Federica Attanasi, nelle parti in cui vengono ritenute errate le risposte ai quesiti nn. 8, 15 e 31 fornite dalla candidata; di tutti i verbali di gara, ancorché non conosciuti; - ove e per quanto occorra, degli atti amministrativi con i quali risultano approvate le domande di esame della prova “de qua” e le relative risposte, somministrate alla ricorrente nella sessione del 21 ottobre 2025 (sessione ore 08:00), ancorché non conosciuti; - ove occorra e per quanto di ragione, del bando RIPAM relativo al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nell'Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n. 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria”; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta del concorso per 2.600 assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, con punteggio iniziale di 20,75/30 e dichiarazione di prova non superata, nonché gli atti connessi alla correzione e alla formulazione dei quesiti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concorsuali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esito della prova scritta sostenuta il 21 ottobre 2025, contestando l'erroneità della valutazione di diversi quiz e, in particolare, delle risposte ritenute errate dalla commissione. Ha inoltre impugnato, ove occorrenti, il verbale di correzione, la valutazione delle risposte ai quesiti nn. 8, 15 e 31, gli atti di approvazione delle domande e delle relative risposte, il bando e ogni atto presupposto o connesso. Le amministrazioni costituite hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva della Commissione Interministeriale RIPAM e del Ministero della Giustizia e hanno chiesto il rigetto del ricorso nel merito. La ricorrente ha successivamente chiesto la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'amministrazione ha attribuito tempestivamente in autotutela il punteggio richiesto.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la legittimazione passiva sia della Commissione Interministeriale RIPAM, quale soggetto che aveva adottato gli atti della procedura concorsuale, sia del Ministero della Giustizia, quale amministrazione beneficiaria degli effetti della graduatoria e futura parte del rapporto di servizio con i vincitori. Nel merito processuale, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l'amministrazione ha attribuito alla candidata il punteggio richiesto in autotutela, facendo venir meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione dell'esito originario. Il giudice non ha quindi esaminato la fondatezza delle censure relative alla valutazione dei quiz. Le spese sono state compensate in ragione del comportamento collaborativo e tempestivo dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 60, comma 1, c.p.a.
sentenza in forma semplificata
La causa può essere definita con sentenza semplificata quando il contraddittorio e l'istruttoria risultano completi e le parti sono state previamente avvisate della possibile definizione immediata.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse
Il ricorso diviene improcedibile quando, per un fatto sopravvenuto, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione; nel caso concreto, tale effetto è derivato dall'attribuzione in autotutela del punteggio richiesto.
Massime di principio
- La legittimazione passiva nel giudizio relativo agli atti di una procedura concorsuale spetta sia all'organo o organismo che ha adottato gli atti della procedura, sia all'amministrazione destinata a beneficiare degli effetti della graduatoria e a instaurare il rapporto di servizio con i vincitori, quando entrambe le posizioni risultino direttamente coinvolte nella controversia.
- L'attribuzione in autotutela del punteggio richiesto dal candidato, ove elimini la lesione derivante dall'esito concorsuale impugnato, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e rende improcedibile il ricorso, senza necessità di esaminare nel merito le censure sulla valutazione della prova.
- La condotta tempestiva e collaborativa dell'amministrazione, che riconosca in autotutela la pretesa sostanziale del candidato e determini l'improcedibilità del giudizio, può giustificare la compensazione delle spese di lite.
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