Cassazione Penale, Ordinanza n. 10755/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per rapina aggravata. Con il primo motivo ha contestato la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 628, comma 3, c.p., ma la censura si limitava a riproporre argomentazioni già dedotte in appello e già disattese, senza una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata. Con il secondo motivo ha contestato il trattamento sanzionatorio, deducendo la mancata prevalenza delle attenuanti generiche e la pena determinata in misura difforme dal minimo edittale; la Corte ha ritenuto la doglianza non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non specifico il primo motivo, perché meramente reiterativo di censure già esaminate e rigettate in appello, e ha ritenuto il secondo motivo non deducibile in cassazione e comunque manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena appartiene al potere discrezionale del giudice di merito, adeguatamente motivato nel caso concreto. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628, comma 3, c.p.
Disposizione richiamata per l'aggravante contestata; la Corte conferma la valutazione di merito sulla sua sussistenza.
art. 132 c.p.
La graduazione della pena deve essere esercitata dal giudice di merito secondo i criteri legali di commisurazione.
art. 133 c.p.
La determinazione della pena e delle variazioni per circostanze aggravanti e attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice, purché motivata in relazione agli elementi rilevanti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera reiterazione delle doglianze già formulate in appello, se prive di una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
- La contestazione della sussistenza di una circostanza aggravante è inammissibile quando non si confronta con le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento della decisione.
- La determinazione della pena, compresa la scelta della pena base e il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del difetto di motivazione o dell'illegalità della pena.
- Il giudice assolve l'onere motivazionale sul trattamento sanzionatorio quando richiama in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della commisurazione della pena.
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