Sentenza del 16/03/2018 n. 6486 - Corte di Cassazione
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Operazioni esenti - Inclusione nel calcolo della percentuale di indetraibilità (cd. "pro rata") - Condizioni - Riconducibilità all'oggetto sociale - Necessità - Esclusione - Riferibilità all'attività concreta della società - Sufficienza - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo relativa all'accertamento IVA, IRPEG e IRAP per l'anno 2003, articolando cinque motivi. In particolare, ha contestato: la valorizzazione delle rimanenze di titoli non immobilizzati mediante il metodo LIFO a scatti, sostenendo che, essendo state vendute tutte le giacenze iniziali e successivamente riacquistati titoli, avrebbe dovuto applicarsi il costo specifico; la deducibilità di spese legali riaddebitate dalla società controllante; e l'esclusione dal calcolo del pro rata IVA delle operazioni esenti di compravendita di titoli, ritenute dall'Ufficio riconducibili all'attività sociale anche se occasionali. La società ha proposto ricorso incidentale sui rilievi relativi al fondo indennità suppletiva di clientela e a una sopravvenienza passiva per mancato rimborso INPS.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale, ritenendo insufficiente e giuridicamente errata la motivazione della CTR sulla valutazione delle rimanenze di titoli, poiché non aveva considerato la vendita totale delle giacenze iniziali, il successivo riacquisto e i criteri specifici previsti per la valutazione dei titoli. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo dell'Agenzia sulle spese legali, per difetto di adeguata specificità e autosufficienza, e ha rigettato il quinto motivo sul pro rata IVA. Sul ricorso incidentale della società, ha dichiarato inammissibile il motivo relativo al fondo indennità suppletiva di clientela e ha accolto quello relativo alla sopravvenienza passiva, rilevando che la CTR aveva omesso di esaminare la censura proposta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa è stata rinviata alla CTR dell'Abruzzo, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 19, comma 5
Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni.
Il pro rata limita la detrazione IVA quando il contribuente esercita effettivamente attività imponibili e attività esenti.
D.P.R. n. 633/1972, art. 19-bis, comma 2
Per il calcolo della percentuale di detrazione non si tiene conto delle operazioni esenti quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili.
Le operazioni esenti occasionali o estranee all'attività concretamente esercitata non devono essere incluse nel calcolo del pro rata; rileva l'attività effettiva e non il solo oggetto sociale statutario.
D.P.R. n. 601/1973, artt. 53, 59 e 61, nel testo applicabile all'anno 2003
La valutazione delle rimanenze di titoli deve rispettare il combinato disposto delle norme sui ricavi, sulle rimanenze finali e sui criteri specifici di valutazione dei titoli, considerando anche la concreta dinamica di vendite e riacquisti.
D.P.R. n. 601/1973, art. 75, oggi art. 109 TUIR
La deducibilità dei costi richiede il rispetto dei presupposti fiscali, tra cui l'inerenza all'attività d'impresa; tuttavia, nel caso concreto, i motivi dell'Agenzia sulle spese legali sono stati dichiarati inammissibili per carenza di specificità.
Codice civile, art. 1751
La norma è stata ritenuta non applicabile al caso del fondo indennità suppletiva di clientela, ma il relativo motivo della società è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva adeguatamente la motivazione della sentenza.
Codice di procedura civile, art. 366
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, indicando e trascrivendo, quando necessario, gli atti e i passaggi rilevanti su cui si fonda la censura.
Massime di principio
- Ai fini del pro rata IVA, non è decisivo ciò che l'atto costitutivo indica come oggetto sociale: occorre verificare l'attività concretamente svolta e la sua effettiva continuità o funzionalità rispetto all'impresa.
- Operazioni esenti meramente occasionali, non precedentemente praticate e non collegate in modo stabile all'attività imprenditoriale, possono essere escluse dal calcolo del pro rata, ferma restando l'eventuale indetraibilità dell'IVA relativa a beni e servizi utilizzati esclusivamente per tali operazioni.
- La valutazione fiscale delle rimanenze deve considerare la concreta movimentazione dei beni e, per i titoli, il coordinamento tra le regole generali sulle rimanenze e quelle specifiche sulla determinazione del valore minimo.
- La vendita integrale delle rimanenze iniziali e il successivo riacquisto di beni o titoli possono incidere sull'applicabilità del metodo LIFO a scatti e devono essere esaminati analiticamente dal giudice.
- Nel giudizio di cassazione le censure devono confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata e indicare gli atti processuali rilevanti; deduzioni generiche o non documentate possono essere dichiarate inammissibili.
- Quando il giudice omette di esaminare una specifica domanda o censura devoluta in appello, la decisione può essere cassata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con rinvio.
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