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Ordinanza

Ordinanza n. 1/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento 1) del provvedimento della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone prot. n. 66782 del 29.10.2024, notificato in data 8.11.2024, con cui è stato fatto divieto al sig. -OMISSIS- di detenere armi sul presupposto della violazione dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 104/2018 (omessa presentazione di certificazione medica attestante la condizione psico-fisica di idoneità alla detenzione di armi), 2) nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; e per l’accertamento e declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla Prefettura di Frosinone in relazione all’istanza di accesso agli atti presentata dall’odierno ricorrente in data 8.12.2024;

Giustizia amministrativa202500059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenere armi per omessa presentazione della certificazione medica attestante l'idoneità psico-fisica, nonché silenzio sull'istanza di accesso agli atti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Frosinone con cui gli è stato vietato di detenere armi, ritenendo illegittimo il presupposto della violazione dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 104/2018, relativo all'omessa presentazione della certificazione medica attestante la condizione psico-fisica di idoneità alla detenzione di armi. Ha inoltre chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura sull'istanza di accesso agli atti presentata l'8 dicembre 2024. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti contro il divieto né le ragioni poste a fondamento della contestazione del silenzio. Le amministrazioni intimate si sono costituite mediante l'Avvocatura erariale, depositando un atto definito dal giudice di mero stile.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito né la legittimità del divieto di detenzione di armi né la domanda relativa al silenzio sull'istanza di accesso. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone di depositare, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, gli atti del procedimento concluso con il provvedimento impugnato, comprese la segnalazione del Comando Stazione Carabinieri di Sant'Apollinare del 2 giugno 2023 e la nota n. 4563/18 del 17 settembre 2024, richiamate nel provvedimento prefettizio. Ha fissato per la discussione del merito l'udienza pubblica del 25 marzo 2026. Non risultano statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 104/2018

    omessa presentazione di certificazione medica attestante la condizione psico-fisica di idoneità alla detenzione di armi

    La disposizione è indicata nel provvedimento prefettizio quale presupposto del divieto di detenzione di armi; l'ordinanza istruttoria non ne valuta la corretta applicazione.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato dal TAR nell'ambito della disciplina processuale applicabile; il testo non esplicita una specifica interpretazione.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la disposizione degli incombenti istruttori; il giudice ordina il deposito degli atti del procedimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando la pubblica amministrazione si costituisce in giudizio con un atto meramente formale e non deposita la documentazione del procedimento, il giudice amministrativo può disporre d'ufficio l'acquisizione degli atti necessari per decidere, indicando specificamente i documenti da depositare e fissando un termine perentorio o comunque determinato per l'adempimento.
  • In una controversia avente a oggetto un provvedimento prefettizio e il silenzio serbato su un'istanza di accesso agli atti del relativo procedimento, la decisione di merito può essere differita quando il giudice ritenga indispensabile acquisire previamente gli atti procedimentali e i documenti richiamati nel provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaIstruttoria processuale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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