Cassazione Civile, Ordinanza n. 31442/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso di somme versate a titolo di IRAP per gli anni dal 2005 al 2009. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado una decisione favorevole sulla ritenuta insussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto appello deducendo, da un lato, il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 2 del d.lgs. 446/1997 in relazione alla sussistenza dell'autonoma organizzazione e, dall'altro, la parziale decadenza per i versamenti anteriori al 30.11.2005. La CTR ha rigettato l'appello occupandosi solo del profilo di decadenza e ritenendo tempestiva la domanda nei limiti dei 48 mesi anteriori, senza esaminare le ulteriori censure sull'an dell'imposta e sul presupposto impositivo. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha quindi denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su questioni ritualmente devolute in appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la CTR aveva deciso soltanto sulla questione della decadenza, trascurando di esaminare le ulteriori doglianze dell'appello riguardanti la motivazione della sentenza di primo grado e la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La violazione dell'art. 112 c.p.c. è denunciabile in cassazione come error in procedendo ai sensi del n. 4 dell'art. 360 c.p.c.
art. 112 c.p.c.
Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le domande, eccezioni e istanze ritualmente introdotte; la decisione che affronti solo una delle questioni devolute integra omessa pronuncia.
art. 2 d.lgs. 446/1997
È richiamato come norma che individua il presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini dell'IRAP, oggetto delle censure dell'appello non esaminate dalla CTR.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre quando il giudice di merito ometta di decidere su una domanda, eccezione o istanza autonomamente apprezzabile, ritualmente introdotta e devoluta al suo esame.
- Per denunciare utilmente in cassazione l'omessa pronuncia, la parte deve riportare nel ricorso i termini esatti della domanda o eccezione non esaminata, indicando l'atto o il verbale in cui è stata proposta, così da consentire il controllo sulla ritualità, tempestività e decisività della questione.
- In presenza di più rationes o di più censure contenute nell'appello, il giudice di secondo grado non può limitarsi a esaminarne solo una, dovendo pronunciarsi su tutte le contestazioni rilevanti poste a sostegno dell'impugnazione.
- Nel contenzioso IRAP, la questione della tempestività della domanda di rimborso non esaurisce il thema decidendum se l'appello investe anche l'insussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione.
Come è indicizzato
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