Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 03/03/2017 n. 5420 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva accertato maggiori ricavi non contabilizzati, determinando una maggiore IRAP a carico della società e maggiore IRPEF a carico dei soci. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto ingiustificato l'accertamento analitico-induttivo, sostenendo che mancassero contestazioni sull'irregolarità formale delle scritture contabili. L'Agenzia ha impugnato la decisione deducendo, da un lato, omessa e insufficiente motivazione sul calcolo dei ricavi e, dall'altro, violazione delle norme sull'accertamento, poiché il metodo utilizzato era quello analitico-induttivo previsto dall'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, non l'accertamento induttivo extracontabile di cui al comma 2.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate. Ha rilevato che la Commissione regionale non aveva esaminato la censura relativa all'erronea applicazione del valore medio di Euro 153 anche alle prestazioni regolarmente fatturate, il cui valore medio dichiarato dalla società era invece di Euro 444,48. Inoltre, ha chiarito che l'accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), non richiede la complessiva inattendibilità delle scritture contabili né la presenza di irregolarità formali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    Consente l'accertamento analitico-induttivo quando gli elementi indicati nella dichiarazione, nei documenti contabili o nelle scritture risultano incompleti, falsi, inesatti o non adeguatamente giustificati. Non è necessario dimostrare la complessiva inattendibilità della contabilità.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2

    Disciplina l'accertamento induttivo extracontabile, distinto da quello analitico-induttivo, e richiede presupposti più rigorosi, tra cui una situazione di complessiva inattendibilità o gravi irregolarità della contabilità.

  • D.L. n. 331/1993, art. 62-sexies

    È richiamato tra le norme dedotte dall'Agenzia a sostegno dell'accertamento basato su elementi e circostanze idonei a evidenziare maggiori ricavi o compensi, anche mediante ricostruzioni analitico-induttive.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Prevede il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; è stato invocato dall'Agenzia per contestare l'erronea qualificazione del metodo di accertamento.

Massime di principio

  • L'accertamento analitico-induttivo può essere legittimo anche quando la contabilità non presenta irregolarità formali complessive, purché l'Ufficio individui specifiche anomalie, incongruenze o elementi presuntivi idonei a dimostrare ricavi non dichiarati.
  • Non bisogna confondere l'accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), con l'accertamento induttivo extracontabile ex comma 2: solo quest'ultimo presuppone, in linea generale, l'inattendibilità complessiva della contabilità.
  • La ricostruzione dei ricavi deve utilizzare criteri coerenti e distinti per le prestazioni non fatturate e per quelle regolarmente fatturate; non è automaticamente corretto applicare alle operazioni dichiarate il valore medio attribuito alle sole operazioni occultate.
  • Una sentenza d'appello deve esaminare specificamente le contestazioni decisive mosse contro il metodo di calcolo dei ricavi; il mancato esame di una censura rilevante può integrare un vizio di motivazione e comportare la cassazione con rinvio.
  • La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definitività dell'accertamento: il giudice di rinvio dovrà rivalutare il calcolo dei ricavi e gli altri profili controversi applicando i principi stabiliti dalla Corte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.