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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31914/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso, sulla base di un PVC del 26 febbraio 2010, un accertamento induttivo per l'anno d'imposta 2006, recuperando a tassazione maggiori redditi e maggiori importi a titolo di Ires, Irap e Iva. La CTP aveva annullato l'avviso e la CTR aveva confermato tale esito. In cassazione l'Ufficio ha dedotto: 1) violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e dell'art. 42, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto l'avviso privo di motivazione nonostante il richiamo a un PVC dettagliato; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la CTR trascurato i dati di fatto riportati nel PVC e nell'avviso di accertamento, compresi i quattro rilievi contenuti nell'atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Il primo non coglieva la ratio decidendi, perché la CTR non aveva censurato la motivazione per relationem al PVC, ma aveva rilevato che l'Ufficio non aveva spiegato come e con quale metodo fosse pervenuto alla determinazione dei maggiori ricavi. Inoltre, il ricorso difettava di autosufficienza, poiché non riproduceva il contenuto dell'avviso di accertamento, rendendo non verificabili le censure. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per il medesimo deficit di autosufficienza e perché i rilievi richiamati dall'Ufficio non erano stati ignorati dalla CTR, che li aveva esaminati ma ritenuti comunque insufficienti a chiarire il criterio di ricostruzione induttiva dei ricavi. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia condannata alle spese in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    la motivazione dell'avviso di accertamento deve consentire di comprendere la pretesa fiscale; nel caso concreto la Corte rileva che la censura non affrontava la reale ragione della decisione di merito

  • art. 42, comma 3, d.P.R. 600/1973

    norma invocata in tema di motivazione dell'atto impositivo; la Corte ribadisce che il problema, nel caso, non era il richiamo al PVC ma l'indicazione del criterio di calcolo dei maggiori ricavi

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare la violazione di legge, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non centrava la ratio decidendi e mancava autosufficienza

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte lo ha escluso perché i dati di fatto erano stati considerati dalla CTR e comunque la doglianza era priva di autosufficienza

  • art. 366 n. 3 c.p.c.

    richiede l'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali; la sua omissione comporta inammissibilità del ricorso per cassazione

  • art. 7 Cost. / principio di legalità

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura deve colpire la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata; se attacca una motivazione diversa da quella posta a base della decisione, è inammissibile.
  • In materia tributaria, la motivazione dell'avviso di accertamento non si esaurisce nel richiamo a un PVC: occorre che dal complesso dell'atto emerga anche il criterio seguito per la ricostruzione del maggior reddito o dei maggiori ricavi.
  • Il principio di autosufficienza impone al ricorrente di trascrivere o quantomeno riportare in modo puntuale i passaggi essenziali dell'atto impositivo o del provvedimento censurato, così da consentire alla Corte il controllo diretto delle doglianze senza ricorso ad atti esterni.
  • La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo non può essere accolta quando il fatto risulti comunque considerato dal giudice di merito, anche se valutato in senso sfavorevole alla parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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