Ordinanza n. 6340/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la correzione dell’errore materiale relativo alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 9261 del 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 9261 del 2025, limitatamente alla liquidazione delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (appellanti)
Prevale il privato
La controversia
I richiedenti hanno domandato la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 9261 del 2025, sostenendo che la liquidazione delle spese in favore del Comune di Bulgarograsso fosse fondata sull’erroneo presupposto che il Comune si fosse opposto all’accoglimento dell’appello. Dal testo emerge invece che il Comune aveva aderito all’accoglimento dell’appello. Tutte le altre parti, compreso il Comune, hanno aderito all’istanza di correzione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza e ha corretto, ai sensi dell’art. 86 c.p.a., la sentenza n. 9261 del 2025. Ha eliminato la liquidazione delle spese in favore del Comune di Bulgarograsso, stabilendo che le spese del giudizio principale fossero poste a carico dei richiedenti esclusivamente in favore degli altri due privati appellati, mentre ha disposto la compensazione delle spese tra i richiedenti e il Comune. La correzione ha riguardato sia il punto 14 della motivazione sia il dispositivo relativo alle spese. Il Collegio ha ritenuto che si trattasse di una mera svista rilevabile ictu oculi, non incidente sulla volontà o sul giudizio espresso nella sentenza. Nessuna spesa è stata liquidata per la fase di correzione, avente carattere sostanzialmente amministrativo.
Norme richiamate
art. 86 c.p.a.
Consente la correzione degli errori materiali contenuti nelle pronunce; nel caso concreto è stato applicato per rettificare una svista nella liquidazione delle spese, senza modificare la volontà decisoria del giudice.
Massime di principio
- Il procedimento di correzione dell’errore materiale è ammissibile soltanto quando l’errore o l’omissione abbia carattere materiale e derivi da una svista, disattenzione o errore di calcolo, senza incidere sulla volontà o sul giudizio del giudice.
- È correggibile ai sensi dell’art. 86 c.p.a. la liquidazione delle spese di lite fondata su una svista immediatamente rilevabile circa la posizione processuale di una parte, quando dagli atti risulti che essa non si era opposta all’accoglimento dell’appello.
- La correzione dell’errore materiale può riguardare sia la motivazione sia il dispositivo della pronuncia, quando la rettifica si limita a rendere coerenti le espressioni della decisione con l’effettiva volontà già formata dal giudice.
- Nel procedimento di correzione ex art. 86 c.p.a., avente carattere sostanzialmente amministrativo, non occorre provvedere sulle spese della relativa fase, salvo quanto diversamente disposto.
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