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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34200/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente gestore)

La controversia

Due soggetti, rispettivamente nudo proprietario e usufruttuario di un fondo con fabbricato, avevano chiesto al giudice civile il risarcimento dei danni asseritamente derivati da lavori stradali eseguiti lungo una strada statale: da un lato la perdita definitiva di una porzione di terreno interessata dall’intervento e la mancata corresponsione delle somme dovute per occupazione/esproprio; dall’altro i danni da infiltrazioni e umidità al fabbricato sito a ridosso della sede stradale. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo alcune voci indennitarie e di spesa sulla base della CTU. In appello, la controparte aveva sostenuto che la consulenza tecnica di primo grado escludesse il nesso causale tra le opere e i danni lamentati. La corte territoriale aveva disposto una nuova CTU, rilevando che nel frattempo il fabbricato era stato demolito, e aveva riformato la decisione negando il risarcimento per i danni al fabbricato per difetto di prova su causa, entità ed esistenza del danno. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto, con due motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame: 1) delle risultanze della CTU di primo grado, che a suo dire avrebbe documentato il nesso tra lavori e danni da infiltrazione e quantificato gli interventi necessari; 2) della prova del danno e delle risultanze della CTU di appello, sostenendo che la corte avesse ignorato la documentazione e gli accertamenti tecnici che confermavano l’origine delle infiltrazioni e la necessità di opere di ripristino. Ha inoltre invocato la giurisprudenza secondo cui il giudice può discostarsi dalla CTU solo con motivazione critica adeguata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in primo luogo, carenze di specificità e autosufficienza del ricorso, poiché il ricorrente aveva trascritto stralci di consulenze tecniche senza indicare con precisione quando e come fossero state acquisite e senza isolare un vero fatto storico omesso, distinto dalle singole risultanze istruttorie. Nel merito, la Corte ha ribadito che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di sindacare la valutazione delle prove o di ottenere una rivalutazione del merito. Ha inoltre osservato che la sentenza d’appello aveva comunque esaminato le consulenze e motivato sul difetto di prova del nesso causale e del danno, anche alla luce della demolizione sopravvenuta del fabbricato, rendendo le ipotesi del consulente solo congetturali. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore della resistente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti

    consente il sindacato solo sull’omesso esame di un fatto storico decisivo, non sulla rivalutazione delle prove o delle consulenze tecniche

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    specificità ed autosufficienza

    il ricorrente deve indicare specificamente il fatto, il dato da cui risulta, il quando e il come sia stato discusso e la sua decisività

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    deposito degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda

    impone, in correlazione con l’art. 366 n. 6 c.p.c., la puntuale indicazione e produzione degli atti rilevanti

  • art. 116 c.p.c.

    la critica al convincimento del giudice di merito sulla valutazione del materiale istruttorio non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    richiamato in relazione alla decisione di primo grado con sentenza resa a discussione orale

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente denunciare l’omessa considerazione di singoli elementi istruttori o di una consulenza tecnica nel suo complesso.
  • La parte ricorrente deve rispettare rigorosamente gli oneri di specificità e autosufficienza: deve indicare il fatto storico, il dato da cui emerge, il momento e le modalità della sua discussione processuale e la sua decisività.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non ha efficacia vincolante; tuttavia, il giudice che se ne discosti deve dar conto delle ragioni del proprio convincimento. Ciò non consente però, in cassazione, di sostituire una diversa lettura del materiale probatorio a quella compiuta dal giudice di merito.
  • Se il giudice di merito ha comunque esaminato il fatto rilevante e motivato in modo non apparente né illogico, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può trasformarsi in un nuovo giudizio di fatto.
  • Quando il danno lamentato e il nesso causale non risultano provati, e gli accertamenti tecnici successivi restano meramente ipotetici per la sopravvenuta alterazione o demolizione del bene, la domanda risarcitoria può essere respinta per difetto di prova del pregiudizio e della sua riconducibilità alla condotta dedotta.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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