Cassazione Penale, Sentenza n. 34815/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso del Procuratore generale e ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Lanusei limitatamente all'omessa confisca, disponendo la confisca del coltello in sequestro. In sostanza l'assoluzione per particolare tenuità resta, ma la confisca dell'arma è stata ordinata.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'omessa applicazione della confisca dell'arma sequestrata (un coltello lungo 20 cm) disposta dalla normativa sulle armi. Il Procuratore generale ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione di legge penale richiamando l'art. 240 cod. pen. e l'art. 6 della legge n. 152/1975, sostenendo che la confisca è obbligatoria per i reati concernenti le armi anche quando l'imputato sia prosciolto per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., salvo assoluzione nel merito o appartenenza a terzi legalmente detenenti.
Norme richiamate
art. 4 legge n. 110 del 18 aprile 1975
relativo al porto di un coltello di lunghezza complessiva pari a cm. 20
Norma che disciplina il porto di armi/oggetti atti ad offendere; qui ricostruisce la fattispecie di reato addebitata all'imputato
art. 240 cod. pen.
il secondo comma dispone che e sempre disposta la confisca delle cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato
Stabilisce la confisca obbligatoria delle cose connesse a reati che riguardano la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione di armi o oggetti atti ad offendere, anche in assenza di condanna
art. 6 legge n. 152 del 1975
il disposto del primo capoverso dell'articolo 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonche le munizioni e gli esplosivi
Estende e conferma l'applicazione dell'art. 240 ai reati concernenti le armi e oggetti atti ad offendere, imponendo la confisca anche quando la sentenza non abbia pronunciato condanna, salvo le eccezioni previste (assoluzione nel merito o appartenenza a terzi legalmente detenenti)
art. 131-bis cod. pen.
Disciplina il proscioglimento per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che tale pronuncia non esclude l'applicazione della confisca obbligatoria prevista per le armi salvo le eccezioni normative
Massime di principio
- La confisca delle armi e degli oggetti atti ad offendere prevista dall'art. 240 cod. pen., estesa dall'art. 6 della legge 152/1975, è obbligatoria anche quando l'imputato sia prosciolto per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
- L'unica esclusione al regime obbligatorio di confisca è l'assoluzione nel merito per insussistenza del fatto o l'accertata appartenenza dell'oggetto a terzi che lo detengano legalmente.
- La finalità della confisca è preventiva: rimuovere dalla circolazione beni intrinsecamente pericolosi indipendentemente dall'applicazione di una sanzione personale quando la fattispecie penale è comunque accertata o implicata.
- Nei termini dell'impugnazione, il pubblico ministero può ottenere, anche con ricorso limitato, l'annullamento senza rinvio della sentenza per la sola omissione della confisca; il giudice d'appello o la Corte di legittimità possono disporre la confisca senza rimettere la causa al giudice di merito.
- In ipotesi pratiche similari, quando vi sia stato accertamento della commissione di un fatto concernente armi (anche se non seguito da condanna per particolare tenuità), il difensore dovrebbe valutare la possibilità di eccezione di appartenenza a terzi o di produzione di prove sulla legittima detenzione per evitare la confisca.
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