Sentenza n. 6573/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio formatosi sull’istanza di accesso documentale relativa agli atti concernenti la riduzione del finanziamento per la prosecuzione di progetti di accoglienza
Esito
La controversia
Il Comune di Trapani ha impugnato il silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 sull’istanza di accesso presentata al Ministero dell’Interno il 5 dicembre 2025. L’istanza riguardava documenti, dati e informazioni necessari a ricostruire l’iter motivazionale seguito dal Ministero e dalla Commissione di valutazione per la riduzione, disposta con decreto ministeriale del 3 dicembre 2025, dell’importo del finanziamento destinato alla prosecuzione di progetti di accoglienza in scadenza il 31 dicembre 2025. Il Comune ha chiesto anche l’accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti richiesti. Nelle more del giudizio, il Ministero ha trasmesso la documentazione via PEC il 16 febbraio 2026; entrambe le parti hanno quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la documentazione richiesta era stata trasmessa dal Ministero al Comune nelle more del giudizio e che entrambe le parti avevano chiesto una pronuncia in tal senso. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della valutazione complessiva della vicenda. È stata tuttavia posta a carico dell’amministrazione resistente la restituzione del contributo unificato versato dal Comune ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Disciplinano l’accesso documentale esercitato dal Comune nei confronti del Ministero dell’Interno.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
È richiamato quale base del silenzio formatosi sull’istanza di accesso e dell’azione proposta davanti al giudice amministrativo.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Prevede l’obbligo di restituzione del contributo unificato, disposto dal TAR a carico dell’amministrazione resistente in favore del Comune ricorrente.
Massime di principio
- La trasmissione, nelle more del giudizio, della documentazione integralmente richiesta con un’istanza di accesso determina la cessazione della materia del contendere, ove venga meno l’interesse alla decisione e le parti concordino sulla relativa declaratoria.
- In caso di cessazione della materia del contendere per adempimento dell’amministrazione resistente, il giudice può compensare le spese di lite ma porre comunque a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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