Sentenza del 21/11/2016 n. 6046 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Appello - Deduzione dei motivi - Rinvio ad altro atto - Inammisibilità - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’appello è stato dichiarato inammissibile. Il giudice ha ritenuto che l’atto di appello debba consentire alla Commissione di comprendere integralmente le ragioni della critica alla decisione impugnata. Il semplice rinvio a un atto depositato in un diverso procedimento non è sufficiente, perché non garantisce chiarezza, autosufficienza e specificità delle censure.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Ufficio aveva proposto appello richiamando, per brevità, i motivi già presentati in un altro procedimento dinanzi a un’altra Commissione tributaria regionale, senza esporre autonomamente specifiche censure contro la sentenza impugnata e senza indicare i capi della decisione oggetto di contestazione. La questione riguardava quindi l’ammissibilità dell’appello e il rispetto dell’obbligo di dedurre motivi specifici.
Norme richiamate
Principio di specificità dei motivi di appello nel processo tributario
L’appello deve indicare in modo chiaro e specifico le parti della sentenza contestate e le ragioni per cui la decisione sarebbe errata. I motivi non possono essere sostituiti da un rinvio generico ad altri atti o procedimenti.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’atto di appello deve contenere autonomamente i motivi di censura, indicando sia i capi della sentenza impugnati sia le ragioni della loro contestazione.
- Il rinvio a memorie, ricorsi o atti depositati in altri procedimenti non sana la mancanza di motivi specifici, soprattutto quando tali atti provengono da un diverso giudizio o da un’altra sede giudiziaria.
- La parte appellante deve mettere il giudice nella condizione di comprendere immediatamente l’oggetto e la fondatezza delle critiche, senza obbligarlo a ricostruire autonomamente le ragioni dell’impugnazione.
- La carenza di specificità dei motivi costituisce un vizio dell’atto di appello che può comportarne l’inammissibilità, anche se le argomentazioni eventualmente richiamate risultassero presenti in altri documenti.
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