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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40093/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di restituzione in termini ex art.175 c.p.p. avverso il decreto penale di condanna n.847 del 23/10/2020 per il reato di cui all'art.186, comma 7, d.lgs. 285/1992. Il Tavella ha dedotto di non aver avuto effettiva conoscenza del decreto (afferma di aver appreso dell'atto solo il 21/12/2021) nonostante la notifica fosse avvenuta tramite posta con compiuta giacenza e via PEC al difensore d'ufficio; il Tribunale di Torino ha rigettato l'istanza ritenendo insufficiente l'allegazione del mancato ricevimento dell'avviso di deposito e qualificando le dichiarazioni del ricorrente come mere ipotesi/dubbi irragionevoli senza prova dell'impossibilità di ritirare il plico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rimesso gli atti al Tribunale di Torino per un nuovo esame dell'istanza. La Corte ha rilevato errore di diritto e manifesta illogicità nella motivazione del giudice di merito, evidenziando che la regolarità formale della notifica non prova di per sé l'effettiva conoscenza e che l'istante è gravato solo di un onere minimo di allegazione; se permane incertezza oggettiva sulla tempestiva conoscenza, deve essere disposta la restituzione nel termine.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    «se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tal fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica»

    La norma riconosce la possibilità di restituzione nel termine quando l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento; l'onere a carico dell'istante è un onere minimo di allegazione sulle ragioni della mancata conoscenza e il giudice deve verificare se sussista prova positiva della effettiva conoscenza; la mera regolarità formale della notifica non è sufficiente.

  • legge 28 aprile 2014, n.67

    Modifica la disciplina dell'art.175 c.p.p.; conferma l'orientamento secondo cui l'istante ha un onere di allegazione minimo e il giudice deve disporre la restituzione se non vi è prova positiva della effettiva conoscenza.

  • art. 8 legge 20 novembre 1982, n.890

    Regola la notificazione degli atti via posta con avviso di giacenza; prevede la procedura quando l'operatore postale non possa consegnare l'atto per temporanea assenza o per assenza/inidoneità di persone indicate dall'art.7.

  • art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285

    Norma sostanziale contestata: sanziona la guida in stato di ebbrezza; nel caso la condanna è stata irrogata con decreto penale n.847 del 23/10/2020.

  • Corte EDU, art.6 CEDU (giurisprudenza richiamata)

    Principio secondo cui un processo in assenza dell'imputato è compatibile con l'art.6 solo se è accertato in modo inequivoco che l'imputato abbia rinunciato a comparire e difendersi; ciò impone alla giurisdizione nazionale di verificare la reale possibilità per l'imputato di conoscere il procedimento quando insorga contestazione.

Massime di principio

  • La regolarità formale della notifica (anche per compiuta giacenza) non prova automaticamente l'effettiva conoscenza dell'atto: il giudice deve verificare e non limitarsi a motivazioni meramente congetturali.
  • L'istante ha un onere minimo di allegazione: è sufficiente allegare circostanze plausibili che giustifichino la mancata conoscenza (es. mancato ricevimento dell'avviso, diversa residenza anagrafica, notifica a terzi non affidabili), senza dover fornire prova piena; il giudice deve disporre la restituzione se rimane incertezza oggettiva.
  • Se la notifica è stata effettuata al difensore d'ufficio o a terzi conviventi, occorre che emerga prova positiva che l'imputato sia stato effettivamente messo a conoscenza; in mancanza, detta notifica è insufficiente a precludere la restituzione.
  • L'istanza di restituzione va proposta entro 30 giorni dal momento in cui l'imputato ha effettiva conoscenza del provvedimento; è quindi fondamentale indicare con precisione la data di effettiva conoscenza.
  • In situazioni analoghe, raccogliere e documentare elementi utili (prova di diversa residenza, attestazioni sulla mancata ricezione dell'avviso, documentazione postale, dichiarazioni dei familiari, comunicazioni con il difensore) aumenta le probabilità di ottenere la restituzione.
  • Il giudice deve motivare positivamente l'eventuale rifiuto della restituzione indicando gli elementi oggettivi che dimostrano l'effettiva conoscenza dell'imputato; la mera valutazione di "irragionevolezza" dei dubbi prospettati dal richiedente è insufficiente.

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