Cassazione Penale, Sentenza n. 40093/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di restituzione in termini ex art.175 c.p.p. avverso il decreto penale di condanna n.847 del 23/10/2020 per il reato di cui all'art.186, comma 7, d.lgs. 285/1992. Il Tavella ha dedotto di non aver avuto effettiva conoscenza del decreto (afferma di aver appreso dell'atto solo il 21/12/2021) nonostante la notifica fosse avvenuta tramite posta con compiuta giacenza e via PEC al difensore d'ufficio; il Tribunale di Torino ha rigettato l'istanza ritenendo insufficiente l'allegazione del mancato ricevimento dell'avviso di deposito e qualificando le dichiarazioni del ricorrente come mere ipotesi/dubbi irragionevoli senza prova dell'impossibilità di ritirare il plico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rimesso gli atti al Tribunale di Torino per un nuovo esame dell'istanza. La Corte ha rilevato errore di diritto e manifesta illogicità nella motivazione del giudice di merito, evidenziando che la regolarità formale della notifica non prova di per sé l'effettiva conoscenza e che l'istante è gravato solo di un onere minimo di allegazione; se permane incertezza oggettiva sulla tempestiva conoscenza, deve essere disposta la restituzione nel termine.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
«se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tal fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica»
La norma riconosce la possibilità di restituzione nel termine quando l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento; l'onere a carico dell'istante è un onere minimo di allegazione sulle ragioni della mancata conoscenza e il giudice deve verificare se sussista prova positiva della effettiva conoscenza; la mera regolarità formale della notifica non è sufficiente.
legge 28 aprile 2014, n.67
Modifica la disciplina dell'art.175 c.p.p.; conferma l'orientamento secondo cui l'istante ha un onere di allegazione minimo e il giudice deve disporre la restituzione se non vi è prova positiva della effettiva conoscenza.
art. 8 legge 20 novembre 1982, n.890
Regola la notificazione degli atti via posta con avviso di giacenza; prevede la procedura quando l'operatore postale non possa consegnare l'atto per temporanea assenza o per assenza/inidoneità di persone indicate dall'art.7.
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285
Norma sostanziale contestata: sanziona la guida in stato di ebbrezza; nel caso la condanna è stata irrogata con decreto penale n.847 del 23/10/2020.
Corte EDU, art.6 CEDU (giurisprudenza richiamata)
Principio secondo cui un processo in assenza dell'imputato è compatibile con l'art.6 solo se è accertato in modo inequivoco che l'imputato abbia rinunciato a comparire e difendersi; ciò impone alla giurisdizione nazionale di verificare la reale possibilità per l'imputato di conoscere il procedimento quando insorga contestazione.
Massime di principio
- La regolarità formale della notifica (anche per compiuta giacenza) non prova automaticamente l'effettiva conoscenza dell'atto: il giudice deve verificare e non limitarsi a motivazioni meramente congetturali.
- L'istante ha un onere minimo di allegazione: è sufficiente allegare circostanze plausibili che giustifichino la mancata conoscenza (es. mancato ricevimento dell'avviso, diversa residenza anagrafica, notifica a terzi non affidabili), senza dover fornire prova piena; il giudice deve disporre la restituzione se rimane incertezza oggettiva.
- Se la notifica è stata effettuata al difensore d'ufficio o a terzi conviventi, occorre che emerga prova positiva che l'imputato sia stato effettivamente messo a conoscenza; in mancanza, detta notifica è insufficiente a precludere la restituzione.
- L'istanza di restituzione va proposta entro 30 giorni dal momento in cui l'imputato ha effettiva conoscenza del provvedimento; è quindi fondamentale indicare con precisione la data di effettiva conoscenza.
- In situazioni analoghe, raccogliere e documentare elementi utili (prova di diversa residenza, attestazioni sulla mancata ricezione dell'avviso, documentazione postale, dichiarazioni dei familiari, comunicazioni con il difensore) aumenta le probabilità di ottenere la restituzione.
- Il giudice deve motivare positivamente l'eventuale rifiuto della restituzione indicando gli elementi oggettivi che dimostrano l'effettiva conoscenza dell'imputato; la mera valutazione di "irragionevolezza" dei dubbi prospettati dal richiedente è insufficiente.
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