Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21133/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Beg Jalal era stato condannato per porto senza giustificato motivo di un puntatore laser (art. 4 legge 18/04/1975, n.110). Ha impugnato la sentenza per tre motivi: (1) errore nella qualificazione del dispositivo sulla base di un'etichetta "Class III" ritenuta ambigua tra sottoclassi (3R vs 3B); (2) mancata e insufficiente applicazione/valutazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), nonostante modalità della condotta e esiguità del pericolo; (3) diniego immotivato e contraddittorio della sospensione condizionale della pena, con valutazioni apodittiche sul rischio di recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la qualificazione del puntatore in considerazione dell'etichettatura non conforme, della indicazione di lunghezza d'onda e potenza, del funzionamento comprovato e delle circostanze in cui l'oggetto era detenuto. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: ha censurato la motivazione del Tribunale sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità (mancata applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e motivazione insufficiente) e il diniego della sospensione condizionale della pena (giudizio prognostico apodittico e contraddittorio). La sentenza è pertanto annullata limitatamente alla valutazione sulla particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e alla sospensione condizionale della pena, con rinvio al Tribunale di Rimini in diversa composizione per nuovo giudizio su tali punti.

Norme richiamate

  • legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4

    l'art. 4 vieta il porto, senza giustificato motivo, di "puntatori laser o oggetto con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3B, secondo le norme CEI EN 60825-1, CEI EN 60825-1/A11, CE EN 60825-4"

    La Corte ha ritenuto che, in presenza di etichettatura non conforme e omissione delle informazioni tecniche obbligatorie, non sia possibile limitare la qualificazione del bene alla sola indicazione sull'etichetta; la presenza di dati su lunghezza d'onda, potenza e funzionamento autorizza la qualificazione come strumento potenzialmente offensivo ai sensi dell'art. 4.

  • codice penale, art. 131-bis

    causa di esclusione della punibilità nel caso di particolare tenuità del fatto

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una motivazione specifica e complessiva che consideri i criteri di cui all'art. 133 c.p.; il mancato o insufficiente esame di tali criteri giustifica l'annullamento e il rinvio.

  • codice penale, art. 133, comma 1

    modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo

    Tali parametri devono essere esplicitamente valutati dal giudice quando decide sulla rilevanza penale del fatto e sull'applicabilità della non punibilità per particolare tenuità; la motivazione deve indicare quali criteri sono stati ritenuti rilevanti.

Massime di principio

  • La qualificazione di un prodotto pericoloso non può fondarsi su etichettature incomplete o non conformi: l'assenza di informazioni obbligatorie consente al giudice di ritenere il bene immesso sul mercato in violazione normativa e di valutarlo come strumento potenzialmente offensivo.
  • La richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) impone al giudice di motivare in modo articolato il rigetto o l'accoglimento, richiamando e applicando esplicitamente i criteri dell'art. 133 c.p. (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno/pericolo).
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena richiede motivazione prognostica chiara e non apodittica; valutazioni generiche sul "rischio di recidiva" o affermazioni contraddittorie rispetto ad altri elementi (es. incensuratezza) sono viziate e possono portare ad annullamento.
  • In caso di dubbio tecnico sulla classificazione di apparecchiature, il principio in dubio pro reo opera in presenza di certezza procedurale e informativa; se il bene manca di marcature e avvertenze obbligatorie, il giudice può ritenere la condotta penalmente rilevante.
  • Se la motivazione di merito presenta vizi rilevanti rispetto alla non punibilità o alla concessione di benefici, la Corte di Cassazione può disporre annullamento limitato e rinvio per nuovo esame sui punti specifici.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.