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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28605/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso IRPEF chiesto da un ex dirigente in quiescenza, già aderente a un fondo di previdenza integrativa aziendale prima PIA e poi Fondenel, che aveva ricevuto una prestazione in capitale alla cessazione del rapporto. Il contribuente sosteneva che parte delle somme liquidate dovesse essere tassata con l’aliquota del 12,5% prevista per i redditi di capitale/rendimento da investimento, chiedendo la restituzione della differenza rispetto alla tassazione operata dal sostituto d’imposta nella misura del 33,45%. Dopo un primo rigetto, la causa era giunta in Cassazione che aveva già cassato con rinvio, imponendo al giudice del rinvio di accertare se, quando e in quale misura i capitali accantonati fossero stati effettivamente investiti sul mercato finanziario, quale rendimento netto fosse maturato e come fosse stato attribuito alle posizioni individuali. Riassunto il giudizio, la CTR ha accolto l’appello del contribuente e disposto il rimborso. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: violazione del principio di diritto fissato nel precedente rinvio e delle norme sul trattamento fiscale delle prestazioni previdenziali integrative; motivazione apparente sulla determinazione del rendimento; mancato accertamento delle modalità contrattuali di impiego del capitale; violazione dell’onere della prova, sostenendo che spettasse al contribuente dimostrare quale parte dell’indennità fosse davvero imputabile a rendimenti di mercato; omesso esame di un fatto decisivo relativo all’effettivo investimento delle somme sul mercato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Ha quindi negato il rimborso richiesto. Le spese dei gradi di merito e del primo giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per la particolarità della vicenda, mentre quelle del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza del contribuente.

Norme richiamate

  • artt. 383, 392 e 393 c.p.c.

    Richiamati come norme violate per censurare il mancato rispetto del principio di diritto enunciato nella precedente sentenza di cassazione con rinvio.

  • artt. 111 Cost., 36, 62 e 63 d.lgs. n. 546/1992, artt. 112 e 132 c.p.c.

    Invocati per lamentare motivazione apparente e vizio della sentenza del giudice tributario.

  • artt. 16, 17 e 42 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Norme sul regime di tassazione separata dei redditi da lavoro e sulla distinzione rispetto alla quota di rendimento assoggettabile a imposta sostitutiva del 12,5%.

  • art. 41, comma 1, lett. g-quater, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato nel ricorso quale disposizione del testo unico delle imposte sui redditi coinvolta nella ricostruzione del regime fiscale.

  • art. 1, comma 5, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30

    Richiamato tra le norme fiscali e previdenziali pertinenti alla disciplina del rapporto.

  • art. 13 d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124

    Richiamato per la disciplina dei fondi pensione e delle prestazioni previdenziali complementari.

  • art. 11, comma 3, L. 8 agosto 1995, n. 335

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al sistema previdenziale complementare.

  • art. 13, comma 9, d.lgs. n. 124/1993

    Richiamato per la qualificazione del trattamento fiscale e per le modalità contrattuali di funzionamento del fondo.

  • art. 6 L. 26 settembre 1985, n. 482

    La ritenuta del 12,5% si applica solo alle somme qualificabili come rendimento netto derivante da effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    La Corte, ritenendo la causa matura per la decisione, ha cassato senza rinvio al giudice di merito e ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria.

  • art. 2697 c.c.

    È stato ribadito che l’onere di provare la parte della prestazione imputabile a rendimenti da investimento grava sul contribuente che chiede il rimborso.

Massime di principio

  • Nelle controversie sul rimborso IRPEF relativo a prestazioni erogate da fondi di previdenza integrativa aziendale, la quota assoggettabile alla ritenuta del 12,5% è solo quella che costituisce rendimento netto effettivamente derivante dall’investimento sul mercato del capitale accantonato; resta invece soggetta a tassazione separata la sorte capitale e, per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001, l’intera prestazione.
  • Il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e svolgere l’indagine fattuale richiesta, verificando in concreto se il fondo abbia effettivamente investito sul mercato le somme accantonate, con quali risultati e secondo quali criteri siano state attribuite le plusvalenze alle singole posizioni individuali.
  • In tema di rimborso d’imposta, il contribuente che agisce come attore in senso sostanziale ha l’onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto, e quindi di dimostrare quale parte della somma percepita sia imputabile a veri rendimenti da investimento; non è sufficiente un conteggio interno del datore di lavoro o del fondo privo di indicazione dei criteri di calcolo e dell’effettivo impiego sul mercato.
  • Non può essere considerato 'rendimento' fiscalmente agevolato una mera differenza matematica o attuariale tra versamenti effettuati e somme erogate, se non risulta che tale differenza derivi da investimenti effettivi del capitale accantonato sui mercati di riferimento.
  • Se la causa è già completamente definita sul piano fattuale e probatorio, la Cassazione può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c. senza rinvio, rigettando la domanda originaria quando risultino insussistenti i presupposti del rimborso.
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Come è indicizzato

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IstitutiOnere della prova

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