Cassazione Penale, Sentenza n. 4485/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 18/05/2021 che aveva respinto il reclamo avverso la sanzione disciplinare consistente nell'esclusione dalle attività ricreative e sportive per 10 giorni (irrogata il 7/11/2019). Il ricorrente deduceva: 1) nullità/proceduralità per mancata comparizione del detenuto in udienza camerale (art. 127 c.p.p. e correlati); 2) violazione dell'art. 81 d.P.R. n.230/2000 per la contestazione elevata dal comandante di reparto su delega del direttore e per la mancata esibizione della delega, con pregiudizio del diritto di difesa; 3) erronea applicazione e travisamento dei fatti rispetto agli artt. 77 e 38 Ord. pen. sulla mancata sussistenza di turbamento e disordine; 4) questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 6, lett. a) Ord. pen. per l'esclusione del sindacato di merito del Magistrato di sorveglianza; motivo aggiunto relativo alla richiesta del detenuto di partecipare alla camera di consiglio tramite Teams per motivi di salute e a mancata pronuncia sul punto.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. In sintesi: 1) primo motivo inammissibile per genericità e insufficiente specificazione dei vizi; 2) secondo motivo inammissibile come reiterativo e non dimostrante un pregiudizio effettivo del diritto di difesa: la Corte ha ritenuto legittima la contestazione svolta dal comandante su delega se non ha pregiudicato la conoscenza dell'addebito o l'esercizio della difesa; 3) terzo motivo inammissibile per essere reiterativo e per carenza di critica puntuale alla motivazione del Tribunale; 4) quarto motivo infondato: la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui il controllo del Magistrato di sorveglianza sulle sanzioni disciplinari minori è limitato a profili di legittimità e procedimento, non al merito, e che l'esclusione dalle attività ricreative temporanea non integra garanzie di tipo penale tali da richiedere un sindacato di merito; 5) il motivo aggiunto è inammissibile perché tardivo e perché non può sanare il vizio radicale del ricorso principale; infine il ricorrente è stato condannato alle spese ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 35-bis Ord. pen.
Norma che disciplina il reclamo avverso provvedimenti del Magistrato di sorveglianza; la Corte citata ha operato il sindacato limitato previsto dalla normativa
d.P.R. n. 230 del 2000, art. 77, comma 1, nn. 4, 16, 21
art. 77, comma 1, n. 4, 16 e 21
La condotta contestata è stata ritenuta riconducibile alle fattispecie di legge quali creare confusione, disservizio e allarme in sezione
d.P.R. n. 230 del 2000, art. 81, comma 2
La Corte interpreta la norma congiuntamente al primo comma: la contestazione può provenire dall'operatore che ha constatato l'infrazione e la mancata presenza del direttore o di altro soggetto incide solo se ha pregiudicato la conoscenza dell'addebito o il diritto di difesa
art. 127 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla fissazione dell'udienza camerale; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per mancanza di specificità
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata nel motivo relativo a presunte nullità processuali; la critica non è stata specificata adeguatamente
art. 180 cod. proc. pen.
Richiamato in correlazione alle censure procedurali, senza esito favorevole al ricorrente
art. 69, comma 6, lett. a) Ord. pen.
art. 69, comma 6, lett. a)
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale: il legislatore ha limitato il sindacato del Magistrato di sorveglianza per le sanzioni minori ai soli profili di legittimità e procedimento
art. 39, comma 1, nn. 1,2,3 Ord. pen.
art. 39, comma 1, nn. 1,2,3
Citati come riferimento alle tipologie di provvedimenti disciplinari; non estendono il sindacato di merito per il Magistrato di sorveglianza sulle sanzioni minori
art. 666, comma 4, cod. proc. pen.
Limita la rilevanza dell'assenza del condannato in udienza ai casi in cui abbia chiesto preventivamente di essere sentito personalmente; la Corte ha ritenuto inapplicabile il motivo aggiunto per carenza di tale preventiva richiesta
art. 616 cod. proc. pen.
Base normativa per la condanna alle spese del ricorrente in caso di rigetto
Costituzione italiana, artt. 3, 27, 97, 111
artt. 3, 27, 97, 111 Cost.
Invocate dal ricorrente per profili di disparità di trattamento e garanzie giurisdizionali; la Corte ha ritenuto infondata la chiamata in causa rispetto alla limitazione del sindacato di merito
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6
Richiamato nel dibattito circa la natura penale delle sanzioni; la Corte ha ritenuto che le sanzioni disciplinari minori non richiedono il medesimo livello di garanzie previste dall'art. 6 CEDU
Massime di principio
- La contestazione disciplinare elevata da un funzionario delegato è valida se non ha pregiudicato la conoscenza dell'addebito o l'esercizio del diritto di difesa; l'assenza della delega formale o del direttore non comporta automaticamente la nullità
- Il sindacato del Magistrato di sorveglianza sulle sanzioni disciplinari cosiddette minori è limitato ai profili di legittimità e di correttezza procedimentale, non al merito della valutazione disciplinare
- Le censure generiche o reiterative, prive di specifica indicazione di come il diritto sia stato leso, sono inammissibili in sede di ricorso in Cassazione
- La mancata comparizione del detenuto all'udienza di sorveglianza rileva solo se il detenuto aveva previamente chiesto di essere sentito personalmente; l'impedimento va documentato e dedotto in modo puntuale
- I motivi aggiunti non possono sanare vizi sostanziali o radicali del ricorso principale quando questi siano stati formulati in modo insufficiente; l'integrazione ex post è soggetta a limiti di ammissibilità
- La valutazione della gravità della sanzione è centrale per stabilire l'ampiezza delle garanzie: sanzioni che incidono su beni primari possono richiedere sindacato più ampio, mentre misure temporanee e minori sono soggette a controllo più circoscritto
- Per contestare efficacemente un provvedimento disciplinare occorre dimostrare specificamente in quale modo un vizio procedurale abbia effettivamente pregiudicato il diritto di difesa
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