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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4485/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 18/05/2021 che aveva respinto il reclamo avverso la sanzione disciplinare consistente nell'esclusione dalle attività ricreative e sportive per 10 giorni (irrogata il 7/11/2019). Il ricorrente deduceva: 1) nullità/proceduralità per mancata comparizione del detenuto in udienza camerale (art. 127 c.p.p. e correlati); 2) violazione dell'art. 81 d.P.R. n.230/2000 per la contestazione elevata dal comandante di reparto su delega del direttore e per la mancata esibizione della delega, con pregiudizio del diritto di difesa; 3) erronea applicazione e travisamento dei fatti rispetto agli artt. 77 e 38 Ord. pen. sulla mancata sussistenza di turbamento e disordine; 4) questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 6, lett. a) Ord. pen. per l'esclusione del sindacato di merito del Magistrato di sorveglianza; motivo aggiunto relativo alla richiesta del detenuto di partecipare alla camera di consiglio tramite Teams per motivi di salute e a mancata pronuncia sul punto.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. In sintesi: 1) primo motivo inammissibile per genericità e insufficiente specificazione dei vizi; 2) secondo motivo inammissibile come reiterativo e non dimostrante un pregiudizio effettivo del diritto di difesa: la Corte ha ritenuto legittima la contestazione svolta dal comandante su delega se non ha pregiudicato la conoscenza dell'addebito o l'esercizio della difesa; 3) terzo motivo inammissibile per essere reiterativo e per carenza di critica puntuale alla motivazione del Tribunale; 4) quarto motivo infondato: la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui il controllo del Magistrato di sorveglianza sulle sanzioni disciplinari minori è limitato a profili di legittimità e procedimento, non al merito, e che l'esclusione dalle attività ricreative temporanea non integra garanzie di tipo penale tali da richiedere un sindacato di merito; 5) il motivo aggiunto è inammissibile perché tardivo e perché non può sanare il vizio radicale del ricorso principale; infine il ricorrente è stato condannato alle spese ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 35-bis Ord. pen.

    Norma che disciplina il reclamo avverso provvedimenti del Magistrato di sorveglianza; la Corte citata ha operato il sindacato limitato previsto dalla normativa

  • d.P.R. n. 230 del 2000, art. 77, comma 1, nn. 4, 16, 21

    art. 77, comma 1, n. 4, 16 e 21

    La condotta contestata è stata ritenuta riconducibile alle fattispecie di legge quali creare confusione, disservizio e allarme in sezione

  • d.P.R. n. 230 del 2000, art. 81, comma 2

    La Corte interpreta la norma congiuntamente al primo comma: la contestazione può provenire dall'operatore che ha constatato l'infrazione e la mancata presenza del direttore o di altro soggetto incide solo se ha pregiudicato la conoscenza dell'addebito o il diritto di difesa

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla fissazione dell'udienza camerale; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per mancanza di specificità

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel motivo relativo a presunte nullità processuali; la critica non è stata specificata adeguatamente

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Richiamato in correlazione alle censure procedurali, senza esito favorevole al ricorrente

  • art. 69, comma 6, lett. a) Ord. pen.

    art. 69, comma 6, lett. a)

    La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale: il legislatore ha limitato il sindacato del Magistrato di sorveglianza per le sanzioni minori ai soli profili di legittimità e procedimento

  • art. 39, comma 1, nn. 1,2,3 Ord. pen.

    art. 39, comma 1, nn. 1,2,3

    Citati come riferimento alle tipologie di provvedimenti disciplinari; non estendono il sindacato di merito per il Magistrato di sorveglianza sulle sanzioni minori

  • art. 666, comma 4, cod. proc. pen.

    Limita la rilevanza dell'assenza del condannato in udienza ai casi in cui abbia chiesto preventivamente di essere sentito personalmente; la Corte ha ritenuto inapplicabile il motivo aggiunto per carenza di tale preventiva richiesta

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa per la condanna alle spese del ricorrente in caso di rigetto

  • Costituzione italiana, artt. 3, 27, 97, 111

    artt. 3, 27, 97, 111 Cost.

    Invocate dal ricorrente per profili di disparità di trattamento e garanzie giurisdizionali; la Corte ha ritenuto infondata la chiamata in causa rispetto alla limitazione del sindacato di merito

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6

    Richiamato nel dibattito circa la natura penale delle sanzioni; la Corte ha ritenuto che le sanzioni disciplinari minori non richiedono il medesimo livello di garanzie previste dall'art. 6 CEDU

Massime di principio

  • La contestazione disciplinare elevata da un funzionario delegato è valida se non ha pregiudicato la conoscenza dell'addebito o l'esercizio del diritto di difesa; l'assenza della delega formale o del direttore non comporta automaticamente la nullità
  • Il sindacato del Magistrato di sorveglianza sulle sanzioni disciplinari cosiddette minori è limitato ai profili di legittimità e di correttezza procedimentale, non al merito della valutazione disciplinare
  • Le censure generiche o reiterative, prive di specifica indicazione di come il diritto sia stato leso, sono inammissibili in sede di ricorso in Cassazione
  • La mancata comparizione del detenuto all'udienza di sorveglianza rileva solo se il detenuto aveva previamente chiesto di essere sentito personalmente; l'impedimento va documentato e dedotto in modo puntuale
  • I motivi aggiunti non possono sanare vizi sostanziali o radicali del ricorso principale quando questi siano stati formulati in modo insufficiente; l'integrazione ex post è soggetta a limiti di ammissibilità
  • La valutazione della gravità della sanzione è centrale per stabilire l'ampiezza delle garanzie: sanzioni che incidono su beni primari possono richiedere sindacato più ampio, mentre misure temporanee e minori sono soggette a controllo più circoscritto
  • Per contestare efficacemente un provvedimento disciplinare occorre dimostrare specificamente in quale modo un vizio procedurale abbia effettivamente pregiudicato il diritto di difesa

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