Cassazione Penale, Ordinanza n. 32067/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta e logicamente motivata la decisione di merito sulla consumazione del furto. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la sua condanna per furto con strappo, aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 7, c.p. e qualificato ai sensi dell'art. 624-bis c.p. L'unico motivo di ricorso contestava la mancata riqualificazione del fatto nella forma tentata. Secondo il ricorrente, la restituzione immediata dell'orologio sottratto avrebbe impedito la consumazione del reato. La Corte ha ritenuto il motivo reiterativo e manifestamente infondato, rilevando che l'imputato, dopo avere sottratto l'orologio al legittimo proprietario, si era dato alla fuga, conseguendo così l'impossessamento del bene, indipendentemente dal successivo recupero della refurtiva grazie all'intervento di testimoni e della Polizia di Stato.
Norme richiamate
art. 61, n. 7, c.p.
Richiamato quale disposizione relativa all'aggravamento contestato nel reato per cui è intervenuta la condanna; il testo non esplicita ulteriormente il contenuto dell'aggravante applicata.
art. 624-bis c.p.
Richiamato per la qualificazione del fatto come furto con strappo.
Massime di principio
- Nel furto con strappo, il reato è consumato quando l'autore sottrae la cosa e consegue l'impossessamento del bene, anche se si allontana immediatamente e la refurtiva viene recuperata poco dopo grazie all'intervento di testimoni o della polizia.
- Il successivo recupero della refurtiva non esclude l'avvenuta consumazione del furto e non impone la riqualificazione del fatto nella forma tentata, quando l'autore abbia già acquisito la disponibilità autonoma del bene, anche per un breve periodo.
- La sottrazione del bene seguita dalla fuga dell'autore costituisce elemento valorizzabile per ritenere conseguito l'impossessamento, restando irrilevante, ai fini della consumazione, il recupero immediato della cosa sottratta.
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