Cassazione Penale, Sentenza n. 38235/2025 del 25/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un'ordinanza in cassazione sostenendo la violazione di legge e la incostituzionalità dell'art. 581, comma 1-bis, c.p.p. (in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.), perché la Corte d'appello avrebbe applicato tale disciplina a un appello proposto prima dell'entrata in vigore della c.d. legge 'Cartabia'. Ha inoltre dedotto vizio di motivazione e violazione degli artt. 591, comma 1, lett. c) e 581, comma 1-bis, c.p.p., sostenendo che le doglianze non potevano essere dichiarate inammissibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi risultavano generici, aspecifici e manifestamente infondati. Il Collegio ha ritenuto che il ricorrente non si sia confrontato con il contenuto e la ratio della decisione impugnata, non abbia adeguatamente argomentato la questione di costituzionalità né la sua rilevanza, e abbia proposto questioni apodittiche svincolate dall'iter probatorio. La Corte ha richiamato il principio secondo cui non è ammissibile proporre in cassazione soltanto una questione di illegittimità costituzionale senza impugnare contemporaneamente il capo o il punto della decisione cui si riferisce la norma contestata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p., comma 1-bis
La Corte ha applicato il principio che la dichiarazione di impugnazione e i motivi devono coesistere nello stesso atto; non è ammissibile proporre in cassazione solo una questione di illegittimità costituzionale senza l'impugnazione del capo interessato.
art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)
Richiamato come criterio relativo all'inammissibilità delle doglianze, in connessione con la valutazione di genericità e carenza di specificità dei motivi.
art. 3 Cost.
Evoctato dal ricorrente in relazione alla presunta incostituzionalità dell'art. 581 c.p.p.; la Corte ha ritenuto la questione non adeguatamente argomentata e quindi non fondata.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito della questione di legittimità costituzionale, senza però adeguata dimostrazione della rilevanza e dell'incidenza sulla decisione impugnata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in ordine ai limiti di motivazione del ricorso; la Corte nota che il ricorso è stato proposto nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi di tale norma.
art. 616 c.p.p.
Norma invocata per la condanna alla somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile e infondato.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Giurisprudenza richiamata come principio già affermato in passato: la necessità di specificità intrinseca ed estrinseca del motivo di impugnazione.
Varie pronunce di questa Corte (es. Penati, Chionetti, Zambara, Palumbo)
Precedenti citati per ribadire il principio di inammissibilità della sola questione di illegittimità costituzionale in cassazione senza impugnazione specifica.
Massime di principio
- In cassazione non è ammessa la proposizione isolata di una questione di legittimità costituzionale: la questione deve essere collegata e sorretta da una impugnazione specifica del capo o punto della decisione.
- I motivi di ricorso devono essere specifici, confrontarsi con la ratio e il contenuto del provvedimento impugnato e non possono limitarsi ad affermazioni apodittiche o generiche.
- Le censure sulla presunta irretroattività di una norma procedurale (es. modifiche introdotte da nuova legge) richiedono argomentazioni puntuali circa l'applicazione retroattiva e il pregiudizio subito; mera enunciazione non è sufficiente.
- La Corte può dichiarare inammissibile e irrogare sanzioni pecuniarie se il ricorso è manifestamente infondato o generico: è quindi prudente valutare la serietà e la specificità delle censure prima di proporre impugnazioni in Cassazione.
- Quando si eccepisce l'incostituzionalità di una norma, va sempre dimostrato il nesso tra la norma impugnata e il capo della decisione: senza tale collegamento la questione è destinata all'inammissibilità.
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