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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22165/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da una società che deteneva quasi integralmente il capitale della società poi fallita. La ricorrente chiedeva l'ammissione di due crediti: una somma di euro 50.000 per regresso, sostenendo di aver pagato a una creditrice della fallita in qualità di fideiussore e di essersi quindi surrogata nel relativo credito già ammesso al passivo; e una somma di euro 1.488.450,49 per versamenti asseritamente eseguiti "in conto futuro aumento di capitale" e quindi restitutibili in mancanza del perfezionamento dell'aumento. Il tribunale respingeva l'opposizione. Quanto al primo importo, riteneva che, essendo il credito originario già ammesso al passivo, la subentrante dovesse seguire la procedura di cui all'art. 115 l.fall. mediante comunicazione al curatore della surrogazione o cessione, non una nuova domanda di insinuazione. Quanto al secondo importo, il tribunale qualificava i versamenti come somme definitivamente confluite nel patrimonio sociale, non come versamenti condizionati a un futuro aumento di capitale, valorizzando la causale dei bonifici, l'assenza di indicazioni su tempi e modalità dell'aumento, il contesto di perdite rilevantissime e la destinazione a copertura perdite risultante dagli atti societari. In cassazione la ricorrente deduceva, con un primo motivo, violazione degli artt. 115, comma 2, l.fall. e 156, comma 3, c.p.c., sostenendo che la domanda di insinuazione poteva valere come comunicazione al curatore dell'avvenuta surrogazione; con un secondo motivo, violazione dell'art. 1362, comma 2, c.c., assumendo che la delibera assembleare successiva del 15 giugno 2018 avesse ricognitivamente confermato il nesso causale tra i versamenti e il futuro aumento di capitale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha affermato che, quando il credito ceduto o surrogato è già ammesso al passivo, il subentrante non deve proporre una nuova domanda di ammissione ma deve attivare la procedura di cui all'art. 115, comma 2, l.fall., cioè comunicare al curatore l'atto o il fatto traslativo con la relativa documentazione, affinché il curatore rettifichi lo stato passivo. Sul secondo motivo ha rilevato che la censura era inammissibile per novità, perché il decreto impugnato non aveva trattato la questione dell'asserita efficacia ricognitiva della delibera del 15 giugno 2018; inoltre ha ritenuto che il tribunale si fosse correttamente attenuto ai principi secondo cui i versamenti dei soci sono restituibili solo se risultano inequivocamente subordinati a un futuro aumento di capitale, mentre, nel caso concreto, gli elementi valorizzati deponevano per versamenti definitivamente acquisiti al patrimonio sociale, assimilabili a versamenti a fondo perduto, quindi non ripetibili né insinuabili come credito concorsuale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 115 l.fall.

    In caso di credito già ammesso al passivo e successivo subingresso a titolo particolare, il nuovo creditore deve comunicare al curatore l'atto o il fatto traslativo con la documentazione probatoria; non è necessaria una nuova domanda di ammissione, ma una rettifica dello stato passivo da parte del curatore.

  • art. 156 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente come norma processuale sull'eventuale sanatoria per raggiungimento dello scopo, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro invocato per entrambi i motivi di ricorso, ma la Corte ne esclude la fondatezza/inammissibilità delle censure.

  • art. 1362 c.c.

    La volontà comune delle parti va ricostruita considerando il loro comportamento complessivo; tuttavia la censura è inammissibile perché la questione non era stata trattata nel provvedimento impugnato.

  • art. 2447 c.c.

    Viene richiamato per descrivere la situazione di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e la conseguente esigenza di ripianamento delle perdite.

  • art. 2441 c.c.

    È richiamato in relazione al diritto di opzione nell'aumento di capitale deliberato dalla società.

  • art. 2484 n. 4 c.c.

    È richiamato come causa di scioglimento collegata alla perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale.

  • art. 366, comma 2, n. 6, c.p.c.

    La Corte richiama l'onere di specifica indicazione dei fatti e degli atti rilevanti, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Viene applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    È richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 2697 c.c.

    Non è citato espressamente nel dispositivo, ma la Corte ribadisce che l'onere di provare la natura del versamento grava sul socio che ne chiede la restituzione.

Massime di principio

  • Se il credito è già stato ammesso al passivo e vi è un subingresso a titolo particolare, il successore non deve presentare una nuova insinuazione, ma deve seguire la procedura di comunicazione al curatore prevista per la variazione della titolarità del credito; la rettifica dello stato passivo è rimessa al curatore.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate dal giudice di merito, salvo che il ricorrente assolva l'onere di allegare e localizzare nei precedenti atti la loro deduzione; in difetto, la censura è inammissibile.
  • La qualificazione delle somme versate dai soci alla società dipende dalla concreta volontà negoziale e dalle circostanze del caso, non dalla sola etichetta usata nelle scritture contabili; per essere versamenti "in conto futuro aumento di capitale" occorrono elementi chiari e univoci che mostrino l'effettivo vincolo di destinazione al futuro conferimento.
  • In mancanza di un vincolo inequivoco a un futuro aumento di capitale, le somme versate dal socio possono essere considerate definitivamente acquisite al patrimonio sociale, con natura assimilabile a versamenti a fondo perduto o in conto capitale, e quindi non ripetibili come credito verso la società.
  • Quando il giudice di merito valorizza una pluralità di indici fattuali coerenti con la natura non restitutoria del versamento, la censura di legittimità deve investire specificamente tali accertamenti di fatto, altrimenti non supera il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniAssemblea
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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