Sentenza n. 950/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento del provvedimento del 19.12.2024 prot. n. -OMISSIS- del 30.12.2024, recante la conferma del blocco ufficiale degli animali e l’ordine di abbattimento senza indennizzo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di conferma del blocco ufficiale degli animali e ordine di abbattimento senza indennizzo
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 19 dicembre 2024, confermato il 30 dicembre 2024, con cui era stato disposto il blocco ufficiale dei propri animali e il loro abbattimento senza indennizzo. Nel corso del giudizio, l’Azienda sociosanitaria ligure 5 ha revocato l’ordine di abbattimento, disponendo invece la registrazione degli animali nella Banca Dati Nazionale con status “non DPA”, l’identificazione mediante transponder a bolo endoruminale, il divieto di movimentazione salvo trasferimento verso determinate strutture e la castrazione dei capi maschi. Il ricorrente ha applicato i transponder e l’Amministrazione ha provveduto all’iscrizione d’ufficio degli animali. Con altra sentenza, il TAR ha annullato la prescrizione relativa alla sterilizzazione, respingendo le censure contro l’applicazione dei transponder e la limitazione degli spostamenti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’Amministrazione aveva revocato l’impugnato ordine di abbattimento e la situazione era stata ulteriormente regolata da nuovi provvedimenti, già in parte scrutinati con altra sentenza. Pur compensando le spese di lite per la particolarità della controversia, il Collegio ha posto a carico dell’Azienda sociosanitaria il rimborso del contributo unificato, ritenendo l’originaria misura dell’abbattimento irragionevole e sproporzionata e qualificando quindi l’Amministrazione come virtualmente soccombente. Il rimborso è stato disposto con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la dichiarazione di improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal TAR tra le disposizioni processuali applicate alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- La revoca dell’atto impugnato e la sostituzione della misura contestata con una diversa disciplina possono determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, quando non residui un’utilità concreta e attuale dall’annullamento dell’atto originario.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale e porre a carico dell’amministrazione il contributo unificato se la misura originariamente impugnata risulta irragionevole e sproporzionata.
- La particolare complessità o peculiarità della controversia può giustificare la compensazione delle spese di lite, anche quando il contributo unificato venga posto a carico dell’amministrazione virtualmente soccombente.
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