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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03208/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La lite nasce da una domanda di pagamento del saldo del corrispettivo per lavori di finitura edile eseguiti per conto della convenuta. Nel giudizio di merito la convenuta ha contestato la validità dell’atto di citazione per asserita carenza di causa petendi, la sussistenza di un valido titolo contrattuale e la propria legittimazione passiva, proponendo anche domande riconvenzionali risarcitorie. Il tribunale, con ordinanza anticipatoria ex art. 186-quater c.p.c., l’ha condannata al pagamento di circa 48.908 euro oltre interessi e maggior danno ex art. 1224, co. 2, c.c., nonché alle spese. In appello è stata confermata la condanna nel merito e ridotte le spese. In cassazione la ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) nullità della citazione per mancata allegazione della causa petendi, con omessa pronuncia sull’eccezione; 2) violazione delle norme sulla valutazione della prova e del giusto processo per avere la Corte d’appello confermato la decisione sulla base di testimonianze ritenute inammissibili per superamento dei limiti di valore; 3) omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva; 4) omessa pronuncia sulle domande riconvenzionali, ritenute dalla Corte territoriale estranee al devoluto.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato d’ufficio, in via pregiudiziale, la tardività della notificazione del ricorso per cassazione, imputabile alla parte ricorrente. La notifica, iniziata l’ultimo giorno utile, non è andata a buon fine per un errore nell’indicazione del destinatario/domiciliatario; la successiva riattivazione è avvenuta solo dopo la scadenza del termine breve/annuale con sospensione feriale. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, senza provvedere sulle spese per mancata attività difensiva della controparte, e ha dato atto dell’obbligo del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 186-quater c.p.c.

    richiamato come base del provvedimento anticipatorio di condanna emesso in primo grado.

  • art. 1224, co. 2, c.c.

    richiamato per la condanna al maggior danno oltre gli interessi legali.

  • art. 163, co. 3, n. 4, c.p.c.

    invocato per sostenere la nullità della citazione per difetto di causa petendi.

  • art. 164 c.p.c.

    invocato per la nullità dell’atto introduttivo per insufficiente esposizione dei fatti costitutivi.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nei motivi a sostegno delle censure sul diritto di difesa e sul contraddittorio.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nei motivi a sostegno delle censure sul giusto processo e sulla motivazione.

  • art. 6 CEDU

    richiamato nei motivi a sostegno delle censure sul giusto processo.

  • art. 113 c.p.c.

    invocato nel secondo motivo in relazione alla decisione di merito e alla prova testimoniale.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato nel secondo motivo con riferimento alla valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato nel secondo motivo con riferimento al prudente apprezzamento delle prove.

  • art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.

    invocato nel secondo motivo in relazione alla motivazione della sentenza.

  • art. 2721 c.c.

    richiamato per sostenere l’inammissibilità della prova testimoniale su rapporti di valore superiore al limite legale.

  • art. 81 c.p.c.

    invocato nel terzo motivo per il difetto di legittimazione passiva.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare omessa pronuncia sulle eccezioni e sulle domande riconvenzionali.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel rinvio operato dall’art. 13, co. 1-quater, per il contributo unificato.

  • Cass. SU 14594/2016

    richiamata come precedente che presuppone, per la tempestiva riattivazione della notifica, un esito negativo non imputabile al notificante.

Massime di principio

  • Se la notificazione del ricorso per cassazione non si perfeziona per un errore imputabile al notificante, la successiva riattivazione del procedimento notificatorio non salva la tempestività se il termine per impugnare è già spirato.
  • Il principio della tempestiva riattivazione della notificazione degli atti processuali presuppone un originario insuccesso della notifica dovuto a ragioni non imputabili alla parte che notifica.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività della notificazione, la Corte non esamina i motivi di merito dedotti con il ricorso.
  • L’erronea indicazione del destinatario o del domiciliatario nella notifica può integrare una negligenza del notificante tale da escludere il beneficio dei principi elaborati per le notifiche non andate a buon fine senza colpa della parte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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