Ordinanza n. 992/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Provvedimento n. -OMISSIS- dell'01/12/2025 dell'Ambasciata d'Italia in Ankara con il quale comunica nei confronti del ricorrente il “diniego del visto ex art. 4 comma 2 DL 286/1998 ed ex art. 6 bis DPR 334/2004”; di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari del ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di discussione del merito, senza disporre la sospensione dell'efficacia del diniego nella fase cautelare. Ha quindi fissato la discussione del ricorso per la pubblica udienza del 27 maggio 2026, rinviando la regolazione delle spese della fase cautelare alla decisione definitiva.
Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso adottato dall'Ambasciata d'Italia in Ankara ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 6-bis d.P.R. 334/2004
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento dell'Ambasciata d'Italia in Ankara recante il diniego del visto d'ingresso. Ha esteso l'impugnazione agli atti del procedimento e agli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non conosciuti. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; risulta soltanto la proposizione della domanda cautelare.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998
diniego del visto ex art. 4 comma 2 DL 286/1998
Richiamato quale base normativa indicata nel provvedimento di diniego del visto; l'ordinanza non ne esamina il contenuto né la legittimità.
art. 6-bis d.P.R. 334/2004
diniego del visto ex art. 6 bis DPR 334/2004
Richiamato quale ulteriore base normativa indicata nel provvedimento di diniego; l'ordinanza non ne esamina il contenuto né la legittimità.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della domanda cautelare; il giudice non procede a una valutazione espressa del fumus boni iuris o del periculum in mora, ritenendo sufficiente la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
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