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Ordinanza

Ordinanza n. 199/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza: - del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, n. 528 del 23.3.2022.

Giustizia amministrativa202500126

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 528 del 23 marzo 2022

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui il Tribunale di Cosenza aveva ordinato al Ministero di inquadrarla, dal 1° settembre 2011, nella fascia stipendiale 9-14, con anzianità residua di due anni, due mesi e ventidue giorni. La sentenza aveva inoltre riconosciuto il diritto alle differenze retributive tra la fascia 0-8 e la fascia 9-14 dal 1° settembre 2011 al 21 marzo 2012, nonché tra la fascia 9-14 e la fascia 15-20 dal 1° gennaio 2017 al 21 marzo 2019, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria, e aveva disposto la regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale. Il Ministero ha depositato un decreto di ricostruzione della carriera adottato a seguito della sentenza e la comunicazione della Ragioneria territoriale dello Stato relativa al superamento del controllo preventivo amministrativo-contabile. Il giudice ha ritenuto necessario verificare, anche alla luce delle doglianze della ricorrente e della documentazione acquisita, se l'esecuzione fosse completa, quali adempimenti residuassero e quali tempi fossero necessari per la liquidazione delle spettanze.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza. Ha disposto un incombente istruttorio a carico dei competenti organi ministeriali, in particolare dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria, che dovranno depositare entro sessanta giorni dalla notificazione o previa comunicazione dell'ordinanza una relazione dettagliata: sullo stato degli adempimenti eseguiti in attuazione della sentenza; sugli adempimenti ancora necessari per la piena esecuzione; sulla tempistica dell'esatto e completo adempimento, inclusa la liquidazione delle somme dovute alla ricorrente. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 22 aprile 2026. È stata inoltre ordinata la comunicazione dell'ordinanza agli uffici ministeriali e scolastici competenti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La domanda è proposta per l'ottemperanza a un giudicato; il testo non contiene tuttavia un'espressa citazione della disposizione, ma qualifica il giudizio come giudizio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice esercita i poteri istruttori propri del giudizio di ottemperanza, disponendo una relazione delle amministrazioni competenti prima di decidere sul completo adempimento del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la documentazione prodotta dall'amministrazione attesta solo alcuni adempimenti ma non consente di verificare l'integrale esecuzione del giudicato, il giudice può disporre un'apposita relazione istruttoria agli uffici competenti.
  • La relazione istruttoria sull'ottemperanza deve indicare separatamente gli adempimenti già compiuti, quelli ancora da eseguire e la tempistica necessaria per il completo adempimento, compresa la liquidazione delle somme riconosciute dal giudicato.
  • L'adozione di un atto amministrativo esecutivo e il superamento del relativo controllo contabile non dimostrano necessariamente, da soli, la piena esecuzione di un giudicato che riconosca anche differenze retributive, interessi, rivalutazione e regolarizzazione contributiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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