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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38471/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte privata aveva proposto domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, lamentando la durata irragionevole di un processo svoltosi davanti al Tribunale di Palermo. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che il giudizio presupposto, in primo grado, fosse durato meno di tre anni, cioè entro la soglia di ragionevolezza prevista dalla legge. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti due motivi: con il primo si denunciava violazione degli artt. 111 Cost., 6 e 11 CEDU e dell'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89 del 2001, sostenendo che il giudizio, pur definito in due anni, sei mesi e quattro giorni e con difficoltà minima, dovesse comunque essere considerato irragionevolmente lungo, anche tenuto conto del tempo intercorso tra l'udienza di trattazione e il deposito del provvedimento decisorio; con il secondo si denunciava violazione e falsa interpretazione dell'art. 275 c.p.c., assumendo che il ritardo nel deposito del provvedimento oltre i termini ordinatori non potesse essere giustificato, specie se superiore a un anno. Il ricorrente invocava dunque il riconoscimento dell'indennizzo anche in ragione del ritardo nel deposito della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, ai fini del diritto all'equo indennizzo ex L. n. 89 del 2001, sia decisivo solo il superamento dei termini di ragionevole durata del processo fissati dall'art. 2, comma 2-bis, mentre il ritardo nel deposito del provvedimento giurisdizionale, soggetto a termini ordinatori, è giuridicamente irrilevante rispetto alla sussistenza dell'indennizzo, pur potendo eventualmente rilevare sul piano disciplinare del magistrato. Poiché il processo presupposto non aveva superato la soglia triennale del primo grado, la domanda era correttamente respinta. La parte ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stata data atto della possibile debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno del parametro del giusto processo e della ragionevole durata, ma ritenuto non decisivo rispetto alla soglia legale fissata dalla L. n. 89 del 2001

  • art. 6 CEDU

    invocato come parametro della ragionevole durata del processo; la Corte lo considera recessivo rispetto alla previsione normativa interna espressa

  • art. 11 CEDU

    richiamato dal ricorrente, ma senza autonoma incidenza nella decisione

  • art. 2, comma 2-bis, L. n. 89 del 2001

    "Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità"

    norma decisiva: stabilisce soglie legali fisse di ragionevole durata; il superamento di tali soglie è l'unico dato rilevante per l'indennizzo

  • art. 275 c.p.c.

    i termini per il deposito del provvedimento sono qualificati come ordinatori; il loro superamento non incide di per sé sul diritto all'equa riparazione

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel procedimento di definizione camerale e nella proposta del relatore

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento del raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo, il parametro decisivo è il superamento delle soglie temporali fissate dall'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89 del 2001; non è consentito introdurre, in via interpretativa, criteri ulteriori legati alla minore o maggiore complessità concreta del giudizio quando la legge prevede limiti fissi.
  • Il ritardo nel deposito del provvedimento giurisdizionale, quando i relativi termini abbiano natura ordinatoria, è distinto dal tema della ragionevole durata del processo e non integra di per sé presupposto per l'indennizzo ex L. n. 89 del 2001.
  • Il superamento dei termini per il deposito della decisione può assumere rilievo sul piano disciplinare del magistrato, ma non incide automaticamente sul diritto della parte all'equa riparazione.
  • Il diritto all'equo indennizzo può sussistere anche in presenza di un deposito tempestivo del provvedimento conclusivo, se la durata complessiva del processo abbia oltrepassato la soglia legale di ragionevolezza; viceversa, il ritardo nel deposito non rileva se il processo si è comunque concluso entro i limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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