Sentenza del 23/10/2020 n. 23232 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione della classificazione catastale di porzione di fabbricato destinata a servizio di seggiovia (locale per addetto al controllo passeggeri e locale tecnico con i comandi ad uso esclusivo dell'impianto). L'Agenzia aveva attribuito una rendita presumibile classificando l'unità in categoria D/6; la contribuente ha impugnato sostenendo insufficiente motivazione e richiedendo la classificazione in categoria E/1 (stazione di trasporto terrestre). I giudici di merito (CTP e CTR) avevano accolto la tesi della contribuente ritenendo applicabile la categoria E/1.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo che i locali tecnici e la cabina di manovra della seggiovia non possono essere inquadrati come stazione di un servizio di pubblico trasporto (categoria E/1) ma devono essere classificati in categoria D/8 (impianti di risalita funzionali alle piste sciistiche). La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso della contribuente. Spese di merito e di legittimità dichiarate compensate.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949
art. 6, comma 1; art. 8, comma 2
Il classamento si fonda sulla destinazione funzionale e l'art. 8 comma 2 vincola l'attribuzione alle categorie analiticamente indicate; non è ammessa un'estensione estensiva delle categorie del gruppo E a immobili con destinazione commerciale autonoma.
Decreto Legge n. 262 del 2006, art. 2, comma 40 (convertito L. 286/2006)
Stabilisce il carattere residuale delle unità immobiliari censite nelle categorie E e che nelle E/1-E/9 non possono essere compresi immobili destinati ad uso commerciale o con autonomia funzionale e reddituale.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 2 gennaio 2007
Fornisce criteri applicativi per il censimento delle unità immobiliari, confermando il carattere casistico e residuale delle categorie del gruppo E e l'impossibilità di estensioni non previste.
Cass. sez. 5, 15 settembre 2008, n. 23608
Giurisprudenza richiamata per affermare che il requisito della pubblicità non è sufficiente per ricondurre un immobile nel gruppo E, il riferimento va alla particolare destinazione prevista per ciascuna voce del gruppo.
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; art. 384 c.p.c.
Art. 360 c.p.c. richiamato come motivo di ricorso per violazione di norme di diritto; art. 384 c.p.c. indicato per l'assenza della necessità di accertamenti integrativi di fatto, consentendo la decisione nel merito.
Massime di principio
- La classificazione catastale si basa sulla destinazione funzionale specifica degli immobili: se la struttura è funzionale e commerciale rispetto a piste sciistiche, va in D/8 (impianti di risalita) e non in E/1.
- Il fatto che un servizio sia oggetto di concessione o interessi del pubblico non basta a qualificare l'immobile come 'stazione' di pubblico trasporto: le categorie del gruppo E sono elencazioni analitiche e non si estendono automaticamente ad altri immobili pubblici o di servizio.
- Se l'unità immobiliare ha autonomia funzionale e reddituale a fini commerciali, non può essere ricompresa nelle categorie E previste per servizi pubblici o particolari destinazioni.
- In contenziosi analoghi, l'Amministrazione dovrebbe dimostrare la riconducibilità puntuale alla voce E/1 (o altra voce E) mentre il contribuente dovrebbe documentare l'autonomia commerciale e funzionale se intende opporsi alla qualificazione E.
- La giurisprudenza consolidata tende a escludere l'inquadramento come stazione di trasporto di impianti di risalita ad uso esclusivo degli sciatori; dunque le difese basate solo sulla 'pubblicità' del servizio rischiano di essere inefficaci.
- Quando la questione di fatto è già pacifica e la normativa/giurisprudenza consente decisione immediata, il giudice di legittimità può decidere nel merito senza rinviare per ulteriori accertamenti.
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