Cassazione Penale, Ordinanza n. 13935/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste. Dal testo emerge che la decisione di merito riguardava una condanna per condotte collegate a un contratto di attivazione di utenza telefonica intestato alla ricorrente, con allegata copia della sua carta d'identità, e l'assenza di una querela da parte sua per un eventuale reato di sostituzione di persona, ipotizzato solo dalla difesa. Con il primo motivo si contestava l'affermazione di responsabilità, chiedendo in sostanza una nuova valutazione del compendio probatorio. Con il secondo motivo si lamentava un'omessa pronuncia su un punto che la Corte di merito non era tenuta ad affrontare in mancanza di specifica richiesta, e che comunque sarebbe stata censura nuova in cassazione. Con il terzo motivo si deduceva il diniego delle attenuanti generiche, ritenuto manifestamente infondato perché la motivazione di merito aveva valorizzato l'assenza di elementi positivi e la gravità/serialità delle condotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito e comunque proposto contro una motivazione immune da vizi logico-giuridici; ha ritenuto il secondo motivo non consentito, poiché la Corte territoriale non era tenuta a pronunciarsi su un punto non specificamente richiesto e la doglianza era nuova in cassazione; ha infine ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato, essendo la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche congrua e sufficiente. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione congrua, non essendo necessario che il giudice esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti, ma soltanto quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
art. 591 c.p.p.
Il ricorso è dichiarato inammissibile quando le censure sono meramente fattuali, nuove in cassazione o manifestamente infondate.
art. 606 c.p.p.
In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio, né la proposizione di doglianze che sollecitino un riesame del merito.
art. 616 c.p.p.
A seguito della declaratoria di inammissibilità, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono proponibili censure che mirino esclusivamente a ottenere una diversa lettura delle prove o una rivalutazione del merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia immune da vizi logico-giuridici.
- La doglianza su un punto non devoluto al giudice di merito, o proposta per la prima volta in cassazione, è inammissibile perché estranea al perimetro del giudizio di legittimità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione sintetica ma congrua, basata su elementi ritenuti decisivi come gravità, serialità delle condotte e assenza di circostanze positive specifiche.
- Ai fini del controllo di legittimità è sufficiente che il giudice di merito valorizzi gli elementi ritenuti realmente decisivi, senza dover confutare analiticamente ogni allegazione delle parti.
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