Cassazione Penale, Sentenza n. 28362/2024 del 15/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva dichiarato la nullità di nove udienze del Tribunale per la partecipazione di un giudice onorario in violazione del d.lgs. n.116/2017, ma aveva applicato il criterio della "prova di resistenza" per conservare talune prove e aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado solo con riguardo ad alcuni capi di imputazione, disponendo la prosecuzione del processo per gli imputati residui. Le difese censurano la possibilità di applicare tale criterio nel processo penale e sostengono che la nullità per vizio della composizione del collegio avrebbe dovuto travolgere tutti gli atti successivi, compresa la sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi: per la maggior parte dei ricorrenti (Guglielmino, i due Nicotra del 1966 e 1951 e 1979, Palmieri, Rivilli) l'inammissibilità deriva dalla rinunzia formale all'impugnazione pervenuta in corso di causa; per Zuccarello l'inammissibilità è stata dichiarata in quanto la decisione impugnata aveva natura interlocutoria e non era autonomamente impugnabile in cassazione (le questioni dovranno essere eventualmente dedotte con la sentenza che definirà il procedimento principale). In conseguenza, i rinuncianti non sono stati condannati alle spese; Zuccarello è stato invece condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa per le ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) e c.
Indicati come fondamento delle censure in Cassazione (motivi di annullamento per violazione di legge e vizi di motivazione); la Corte ha trattato l'ammissibilità dei ricorsi rispetto a tali motivi ma li ha dichiarati inammissibili per rinunzia o non impugnabilità.
art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
art. 178, comma 1, lett. a)
Norma sulla nullità degli atti; in concreto la Corte d'appello aveva dichiarato la nullità di alcune udienze per illegittima composizione del collegio (partecipazione di giudice onorario) richiamando questa disposizione.
art. 33 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme pertinenti alla composizione del collegio e alla materia delle nullità; la decisione d'appello ha tratto rilievo dalla disciplina della composizione del giudice.
d.lgs. 116 del 2017, art. 12
Disciplina la composizione e i limiti della partecipazione dei giudici onorari; la sua violazione è stata causa della declaratoria di nullità delle udienze in primo grado.
art. 185 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme processuali rilevanti rispetto alla nullità e conservazione degli atti; la giurisprudenza d'appello ha valutato quali atti potessero essere conservati.
art. 604 cod. proc. pen.
Norma che regola l'efficacia dell'impugnazione e i termini; richiamata nell'analisi delle doglianze sui vizi di motivazione e sulla procedura d'appello.
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
Norma emergenziale richiamata per la trattazione dei ricorsi con contraddittorio scritto; la Cassazione ha indicato che i ricorsi sono stati trattati con le modalità previste.
art. 8 D.L. 198/2022
Ulteriore norma di carattere procedurale richiamata in tema di contraddittorio scritto nei procedimenti di legittimità.
art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma che consente la definizione del procedimento in sede d'appello; alcune posizioni sono state definite con sentenza ai sensi di questa disposizione, da cui è derivata la rinuncia di molti ricorrenti.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per il principio secondo cui la rinunzia all'impugnazione può evitare la condanna alle spese a carico del rinunciante; la Corte di cassazione ha applicato tale principio nel caso dei rinuncianti.
Massime di principio
- La rinunzia formale all'impugnazione in corso di causa determina l'inammissibilità del ricorso in Cassazione e, di regola, evita la condanna del rinunciante alle spese (principio consolidato richiamato dalla Corte costituzionale).
- Le decisioni interlocutorie non sono sempre autonomamente impugnabili in Cassazione: le questioni connesse a provvedimenti interlocutori devono, se interesse sussiste, essere sollevate o nella impugnazione della decisione finale che definisce il processo principale o nei rimedi procedurali specifici previsti.
- La declaratoria di nullità per illegittima composizione del collegio (es. partecipazione di giudice onorario in violazione normativa) può avere effetti sull'intero incarto processuale, ma la possibilità di conservare atti mediante criteri analoghi alla 'prova di resistenza' è controversa nel penale e la sua applicazione può variare; è preferibile dedurre tempestivamente la nullità e chiedere la regressione dell'intero processo se si ritiene che le irregolarità abbiano inciso sull'esercizio del diritto di difesa.
- Quando si contesta la composizione del collegio, è importante specificare quale danno processuale è stato subito e chiedere gli specifici rimedi (nullità e regressione) nelle sedi opportune, evitando di limitarsi a censure generiche che possano risultare inammissibili o tardive.
- Se la posizione dell'imputato viene poi definita con un provvedimento di definizione (es. art. 599-bis), molte questioni di impugnazione possono diventare prive di oggetto; va dunque valutato l'interesse concreto a proseguire il gravame prima di sostenere i relativi costi processuali.
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