Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1036/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna di primo grado per i reati di cui agli artt. 349, comma 2, c.p. (capo A) e 334, comma 2, c.p. (capo B). Deduce due principali censure: (1) la Corte di appello non si è pronunciata sui motivi aggiunti con i quali, dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia, aveva chiesto la sospensione del procedimento e la sostituzione delle pene detentive con la pena pecuniaria ai sensi dell'art. 545‑bis c.p.p.; (2) vizio di motivazione nella respinta richiesta di sanzione sostitutiva (detenzione domiciliare o lavoro di pubblica utilità), per aver il giudice di merito richiamato i precedenti penali in modo automatico senza una valutazione puntuale dell'efficacia preventiva e della capacità del ricorrente di rispettare le prescrizioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ne ha condannato l'autore al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sul merito delle censure la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso: ha richiamato la giurisprudenza consolidata sul regime transitorio dell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia), secondo cui per ottenere la pronuncia sulle nuove pene sostitutive in appello è necessaria una richiesta dell'imputato, che però può essere formulata anche non nell'atto di gravame ma al più tardi in udienza di discussione. Nel caso concreto il giudice di merito aveva considerato tardivi i motivi aggiunti ma li aveva comunque interpretati come sollecitazione all'esercizio dei poteri d'ufficio e si era espressamente pronunciato negativamente valutando i numerosi precedenti penali del ricorrente, nonostante i precedenti affidamenti in prova, e la successiva commissione di ulteriori reati. La motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta articolata, coerente e sufficientemente motivata, per cui non è stato ravvisato vizio di motivazione idoneo a fondare il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 349 c.p.

    Norma relativa al reato per cui è stato condannato il ricorrente; citata come capo di imputazione senza ulteriore interpretazione normativa specifica nella sentenza di legittimità

  • art. 334 c.p.

    Altro capo di imputazione per il quale il ricorrente è stato condannato; usata per definire il quadro fattuale della condanna

  • art. 545‑bis c.p.p.

    Previsione procedurale che consente la richiesta, da parte dell'imputato, della sostituzione delle pene detentive brevi con pena pecuniaria; la Corte ricorda che l'applicabilità in appello richiede una richiesta dell'imputato, formulata al più tardi in udienza di discussione

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia)

    Disciplina transitoria sulla applicazione delle nuove pene sostitutive introdotte dalla riforma; la Corte la utilizza per confermare l'orientamento secondo cui occorre una richiesta difensiva per far pronunciare il giudice di appello sull'applicabilità delle nuove pene sostitutive

  • art. 20‑bis c.p.

    Norma sostanziale che disciplina le pene sostitutive delle pene detentive brevi; richiamata nella ricostruzione della Corte in relazione alla riforma e alle condizioni per la sua applicazione in appello

Massime di principio

  • Per ottenere che il giudice d'appello si pronunci sull'applicazione delle nuove pene sostitutive introdotte dalla riforma Cartabia, l'imputato deve formulare specifica richiesta, che può essere presentata non necessariamente nell'atto di gravame ma almeno entro l'udienza di discussione in appello.
  • Se una istanza è depositata tardivamente, il giudice di merito può comunque interpretarla come sollecitazione all'esercizio dei poteri d'ufficio e decidere sul punto; l'importante è che la motivazione sia chiara e dia adeguata ragione del diniego.
  • Il richiamo ai precedenti penali è rilevante per valutare l'ammissibilità di misure sostitutive e la capacità dell'imputato di rispettarne le prescrizioni; tuttavia la decisione deve contenere una valutazione individualizzata e non un richiamo meramente automatico per essere immune da censure motivazionali.
  • La mancata o carente motivazione circa l'efficacia preventiva o il rischio di recidiva può costituire motivo di cassazione, ma quando il giudice fornisce un apparato argomentativo coerente e privo di discrasie logiche la decisione viene ritenuta legittima.
  • La presentazione di motivi aggiunti in appello dovrebbe essere tempestiva; in ogni caso la difesa deve curare di formulare eventuali richieste di applicazione di norme transitorie o di rideterminazione della pena entro i termini processuali o almeno in udienza di discussione per non perdere la possibilità di una pronuncia favorevole.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.