Cassazione Penale, Sentenza n. 16686/2023 del 19/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza di primo grado relativa a condanna per concorso in truffa online in danno di Tornabene Giuseppe Alfio: nel dispositivo risultava indicata la pena di mesi 8 di reclusione e euro 150 di multa, mentre nella motivazione si era indicata la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 100 di multa. Il ricorrente lamenta che l'appello non ha dato risposta al punto e contesta l'entità della pena.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha rilevato che il dispositivo steso in calce alla sentenza di primo grado corrispondeva a quello letto in udienza e ha ritenuto che dalla motivazione non emergano elementi certi che rendano errata la pena indicata nel dispositivo; pertanto deve prevalere la volontà manifestata nel dispositivo. La Corte d'appello aveva correttamente ritenuto congrua la pena e la Cassazione ha confermato il rigetto, condannando il ricorrente al pagamento delle spese.
Norme richiamate
articolo 133 cod. pen.
Richiamato come parametro per il calcolo della pena; la motivazione indica che non sono emersi elementi positivi per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e che, considerata la capacità a delinquere dell'imputato, è stata ritenuta equa una pena nel minimo edittale
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Richiamato in relazione al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; norma procedurale che disciplina modalità di trattazione in contraddittorio scritto
Giurisprudenza di legittimità (orientamento prevalente)
Cass. n. 15986/2016; n. 20958/2012; n. 34177/2012; n. 29348/2013; n. 19537/2015; n. 37849/2015
Secondo questo orientamento il dispositivo ha funzione decisoria definitiva e prevale sulla motivazione, la quale ha funzione esplicativa e strumentale
Giurisprudenza di legittimità (orientamento alternativo)
Cass. n. 7643/2004; n. 34986/2007; n. 27976/2008; n. 40796/2008; n. 7427/2013; n. 12920/2013; n. 35516/2013; n. 3186/2014; n. 35424/2022
Secondo questo indirizzo la prevalenza del dispositivo non è assoluta: se dalla motivazione emergono elementi chiari e logici che dimostrino una diversa volontà decisoria, tale pregnanza può giustificare una diversa interpretazione, sempre nei limiti della sindacabilità in sede di legittimità
Massime di principio
- In caso di conflitto tra dispositivo e motivazione, il principio prevalente è che la volontà decisoria del giudice è espressa dal dispositivo; dunque, salvo chiari elementi contrari nella motivazione, il dispositivo deve essere ritenuto vincolante
- Se la motivazione contiene elementi certi e logici che mostrino una diversa intenzione del giudice, tali elementi possono giustificare la revisione del dispositivo, ma ciò va valutato caso per caso e con limiti in sede di legittimità
- Il ricorrente che deduce la discrepanza tra dispositivo e motivazione deve evidenziarla e chiedere espressamente la correzione; la corte d'appello o il giudice superiore devono affrontare e motivare il punto
- La Corte di legittimità non riesamina i profili di merito; quando il contrasto riguarda la manifestazione della volontà decisoria, la Cassazione verifica la coerenza logico-giuridica senza sostituirsi al giudice del merito
- È buona prassi che il dispositivo letto in udienza e quello trascritto nella sentenza coincidano esattamente; divergenze formali possono essere sanate se è chiaro quale sia stata la decisione del giudice, altrimenti è necessario correggere l'errore formale
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