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Sentenza

Sentenza n. 2307/2026 - Milano, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi a seguito di sentenza n. 2792/2024 depositata in data 08/05/2024 del Tribunale di Milano-sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202503139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2792/2024, recante condanna al pagamento della retribuzione professionale docenti e degli interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2792/2024, con la quale il Ministero dell'istruzione e del merito era stato condannato a corrispondergli € 1.542,19 lordi, oltre interessi di legge, a titolo di retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001, per attività svolte nell'anno scolastico 2021/2022 mediante contratti di lavoro a tempo determinato. Il ricorrente ha documentato la copia asseverata della sentenza, l'attestazione del passaggio in giudicato e la notificazione del titolo esecutivo. Ha dedotto la perdurante inerzia dell'Amministrazione e ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l'inadempimento né fornire indicazioni sull'esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovata la formazione del giudicato e regolare la proposizione del ricorso, essendo stata provata la notificazione del titolo esecutivo e il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non ha contestato la mancata esecuzione e non ha fornito elementi sull'andamento della procedura, il giudice ha ordinato all'Amministrazione di versare al ricorrente, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, € 1.542,19 lordi, oltre interessi legali. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. L'incarico commissariale è stato ritenuto connesso ai doveri d'istituto e quindi non remunerato. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Fondamento dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il ricorso è stato ritenuto tempestivo perché proposto dopo la notificazione del titolo esecutivo e nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni.

  • art. 7 CCNL 2001

    Costituisce il fondamento della retribuzione professionale docenti riconosciuta dal giudice ordinario nel titolo da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, la produzione della copia asseverata del titolo, dell'attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione consente di verificare la sussistenza del giudicato e il rispetto del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Quando l'Amministrazione non contesta la mancata esecuzione di una condanna pecuniaria né fornisce elementi sull'adempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento delle somme dovute e degli interessi legali entro un termine determinato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'intervento all'ulteriore inottemperanza dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
  • L'incarico di commissario ad acta conferito a un ufficio pubblico per un adempimento connesso ai doveri istituzionali non comporta necessariamente la liquidazione di un compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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