Sentenza n. 4511/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a. del verbale n. 502 dell’8 maggio 2024 (mattina) relativo alla procedura di concorso a 400 posti di notaio indetto dal Ministero della giustizia con decreto del direttore generale degli affari interni, ufficio II - reparto notariato del 13.12.2022 (G.U.R.I. n. 99 del 16.12.2022), con cui la commissione esaminatrice, in seguito alla lettura del primo e del secondo elaborato scritto (contenuti nella busta con identificativo 1325), ha dichiarato «non idoneo il candidato senza procedere alla lettura dell’elaborato successivo» ai sensi dell’art. 11, comma 7, d.lgs. 166/06; b. della scheda di valutazione, acclusa al verbale dell’8 maggio 2024, a formulazione standard, contenente i rilievi della commissione; c. dell’elenco alfabetico contenente i risultati prove scritte candidati idonei, ammessi alla prova orale, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia il 3 luglio 2024, nella parte in cui non è ricompresa la ricorrente; d. dell’ulteriore elenco alfabetico contenenti i risultati prove scritte ove al n. 790 sono indicate come «non idonee» le prove scritte di civile e mortis causa; e. per quanto possa occorrere, dei verbali nn. 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della commissione d’esame, recanti i resoconti delle riunioni propedeutiche alla definizione dei criteri di valutazione delle prove scritte, con i relativi allegati; f. di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, tra cui, per quanto possa occorrere e nella misura in cui siano lesivi per la ricorrente: 1) i risultati delle prove orali, al momento sconosciuti; 2) la graduatoria generale dei vincitori di concorso e degli altri candidati dichiarati idonei, ed il decreto del Ministero della giustizia di approvazione, al momento sconosciuti; 3) i decreti di nomina, al momento sconosciuti; e per la condanna dell’amministrazione resistente a riammettere la ricorrente alla procedura, a procedere (con commissione in diversa composizione) alla rivalutazione degli elaborati della candidata e ad assumere ogni conseguente atto della procedura concorsuale; per quanto riguarda i motivi aggiunti: a. del decreto ministeriale del 15 maggio 2025, recante approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso a 400 posti di notaio indetto con decreto del direttore generale degli affari interni, ufficio II - reparto notariato del 13.12.2022; b. del decreto ministeriale del 15 maggio 2025 di pubblicazione delle sedi disponibili; c. del verbale del 14 maggio 2025 redatto dalla commissione esaminatrice, con acclusa la graduatoria dei candidati che hanno superato le prove del concorso; d. dell’avviso del direttore generale degli affari interni del 16 maggio 2025 che dispone la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e dell’elenco delle sedi sul sito web del Ministero della giustizia; e. delle dichiarazioni dei vincitori contenenti l’indicazione delle sedi cui hanno richiesto di essere destinati e delle rispettive preferenze; f. di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, tra cui, per quanto possa occorrere e nella misura in cui siano lesivi per la ricorrente, i risultati delle prove orali e i decreti di nomina, e per la condanna dell’amministrazione resistente a riammettere la ricorrente alla procedura, a procedere (con commissione in diversa composizione) alla rivalutazione degli elaborati della candidata e ad assumere ogni conseguente atto della procedura concorsuale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di non idoneità alle prove scritte del concorso notarile, scheda di valutazione, elenchi degli ammessi agli orali e, con motivi aggiunti, graduatoria finale e atti conclusivi della procedura
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava la valutazione di non idoneità dei propri elaborati scritti, con conseguente mancata ammissione alle prove orali del concorso per 400 posti di notaio. Con il primo motivo sosteneva che l’omessa individuazione dell’altruità del bene oggetto di legato non avrebbe inficiato il testamento, poiché il testatore avrebbe acquistato la proprietà per usucapione dopo oltre trent’anni di godimento quale usufruttuario; sosteneva inoltre che il «diritto a non essere licenziato» fosse una situazione giuridica creabile dall’autonomia privata e denunciava disparità di trattamento rispetto ad altri candidati. Con il secondo motivo contestava il rilievo attribuito all’uso dei puntini di sospensione e deduceva una contraddizione per avere la commissione letto il secondo elaborato pur avendo giudicato non idoneo anche il primo. Con il terzo motivo censurava la valutazione concernente la mancata previsione di una garanzia per la servitù e la disciplina della condizione risolutiva, sostenendo che la soluzione adottata tenesse conto della garanzia legale e prevedesse un meccanismo di verifica dell’avveramento dell’evento. I motivi aggiunti impugnavano gli atti conclusivi della procedura per illegittimità derivata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo insussistenti vizi di legittimità della valutazione concorsuale. Il giudice ha precisato che il sindacato sulle valutazioni delle commissioni d’esame è confutatorio e non sostitutivo: la discrezionalità tecnica della commissione può essere censurata soltanto per vizi procedurali, non neutralizzati dall’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, oppure per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Ha escluso che la disparità di trattamento potesse essere utilmente dedotta, poiché il giudizio concorsuale è individuale e globale; inoltre, non era dimostrata l’assoluta identità delle situazioni e il candidato non può invocare a proprio favore un trattamento eventualmente illegittimo accordato ad altri. Nel merito, la traccia rendeva chiaro che il testatore non era proprietario dell’immobile, essendo titolare del solo usufrutto e spettando la nuda proprietà a un altro soggetto. Il possesso esercitato quale usufruttuario non poteva condurre all’usucapione della proprietà in assenza di interversione del possesso. È stata ritenuta errata anche la qualificazione del «diritto a non essere licenziato», poiché l’ordinamento non contempla un autonomo diritto generale con tale contenuto, ma una pretesa al legittimo esercizio dei poteri contrattuali del datore di lavoro. Quanto ai rilievi ulteriori, la commissione aveva ragionevolmente censurato l’uso dei puntini di sospensione per omettere elementi che dovevano essere indicati secondo il loro contenuto tipico; la soluzione sulla servitù non affrontava il rischio di estinzione dello ius in re aliena in caso di espropriazione del fondo servente; la disciplina del deposito del prezzo e della condizione risolutiva si discostava dalla traccia, prevedendo un diverso meccanismo di svincolo delle somme anziché la perdita di efficacia del negozio e la restituzione del prezzo in caso di scoperta di formalità pregiudizievoli prima della trascrizione. Venendo meno l’illegittimità degli atti di non ammissione, è stata respinta anche l’illegittimità derivata degli atti conclusivi impugnati con motivi aggiunti. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 11, comma 7, d.lgs. 166/2006
non idoneo il candidato senza procedere alla lettura dell’elaborato successivo
La disposizione consente alla commissione, al ricorrere di errori ostativi, di dichiarare la non idoneità senza procedere alla lettura dell’elaborato successivo.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il sindacato sui vizi procedurali delle valutazioni concorsuali deve tenere conto dell’eventuale neutralizzazione del vizio formale prevista dalla norma.
art. 2825 c.c.
La disciplina è richiamata per evidenziare che l’espropriazione del fondo servente può determinare l’estinzione della servitù, sicché la soluzione dell’elaborato avrebbe dovuto considerare tale rischio.
Massime di principio
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni delle commissioni di concorso è confutatorio e non sostitutivo: la valutazione può essere annullata solo in presenza di vizi procedurali rilevanti, non neutralizzati dall’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, oppure di manifesta violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
- La disparità di trattamento non dimostra l’illegittimità di una valutazione concorsuale individuale quando non sia provata l’assoluta identità delle situazioni comparate; inoltre, il candidato non può pretendere l’estensione a sé di un trattamento più favorevole eventualmente illegittimo riconosciuto ad altri.
- La valutazione di idoneità di un elaborato concorsuale è globale e non può essere contestata isolando singole porzioni dell’elaborato o contrapponendo ad esse una diversa interpretazione del candidato, se la valutazione complessiva della commissione è ragionevole e non illogica.
- Il possesso esercitato in qualità di usufruttuario non conduce all’usucapione della proprietà in assenza di un atto di interversione, con il quale il possesso venga trasformato in possesso uti dominus.
- Nella redazione di un atto notarile oggetto di prova concorsuale, la soluzione deve rispettare la struttura e gli interessi espressamente indicati nella traccia; la sostituzione del meccanismo giuridico richiesto con una disciplina diversa costituisce deviazione rilevante dalla consegna e può giustificare il giudizio di non idoneità.
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