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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02609/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (associazione)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta da una società per ottenere l'accertamento dell'usucapione ordinaria di quattro particelle catastali, deducendo che il dante causa aveva posseduto tali terreni per oltre vent'anni uti dominus, utilizzandoli come area di servizio e deposito a supporto di un capannone industriale. Secondo la società, dopo un atto di conferimento di azienda e di alcuni beni alla nuova società, il possesso sarebbe proseguito senza interruzione e i terreni avrebbero dovuto considerarsi trasferiti insieme al bene principale in quanto pertinenze, anche se non nominativamente indicati nell'atto. In primo grado la domanda era stata rigettata, ritenendosi non configurabile la successione nel possesso ex art. 1146, comma 1, c.c. e, comunque, non provata l'accessione del possesso ex art. 1146, comma 2, c.c. per mancanza di un titolo idoneo a trasferire proprio quei beni. In appello la società lamentava l'erronea esclusione dell'accessio possessionis e sosteneva che la Corte territoriale avesse trascurato il giudicato interno sulla natura pertinenziale dei terreni e sull'usucapione già maturata in capo al dante causa, oltre a dedurre l'omesso esame dell'uso ultraventennale dei terreni come supporto del capannone. Con il ricorso per cassazione la società articolava tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la Corte d'appello trattato solo in modo apodittico la questione della pertinenzialità e della traditio; 2) violazione di norme sostanziali e processuali, per asserita violazione del giudicato interno e per mancato riconoscimento dell'effetto traslativo delle pertinenze ex art. 818, comma 1, c.c.; 3) omesso esame di un fatto decisivo, identificato nell'utilizzo ultraventennale dei terreni da parte del conferente come area di supporto al capannone conferito.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha escluso anzitutto che si fosse formato un giudicato interno sulla natura pertinenziale dei terreni o sull'usucapione in capo al dante causa, osservando che tali questioni erano rimaste interne al thema decidendum del giudizio di appello. Ha poi ritenuto non censurabile in sede di legittimità l'accertamento della Corte territoriale secondo cui la pertinenzialità non risultava provata, essendo i terreni dotati di autonoma identificazione catastale e dipendendo il loro preteso vincolo pertinenziale da un uso di fatto e non da caratteristiche intrinseche. In conseguenza, ha confermato il diniego dell'accessione del possesso, ribadendo il principio per cui chi invoca l'art. 1146, comma 2, c.c. deve provare un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene posseduto; nel caso concreto, l'atto di conferimento non menzionava i terreni oggetto della domanda. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte d'appello non aveva omesso l'esame del fatto storico dedotto, ma lo aveva implicitamente valutato e ritenuto recessivo rispetto al difetto di prova della pertinenzialità e alla mancata menzione dei beni nell'atto traslativo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità, al risarcimento danni ex art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1146 c.c.

    La successione nel possesso ex comma 1 presuppone un rapporto successorio assimilabile a quello dell'erede; l'accessione del possesso ex comma 2 richiede un titolo astrattamente idoneo a trasferire il diritto sul bene posseduto.

  • art. 818 c.c.

    La disciplina del trasferimento delle pertinenze opera solo se la pertinenzialità sia provata; in mancanza, la mancata espressa menzione del bene nell'atto impedisce di considerarlo trasferito per effetto del bene principale.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato quale base dell'usucapione ordinaria, ma la Corte ne ha negato l'operatività in concreto per difetto dei presupposti dell'accessione del possesso.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che invoca l'usucapione e la pertinenzialità deve fornire la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione apparente è esclusa quando la sentenza d'appello esponga, sia pure sinteticamente, il percorso logico-giuridico seguito.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al dovere di motivazione della decisione giudiziaria.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità per motivazione apparente è scrutinato come violazione del dovere di motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il fatto sia stato comunque valutato, anche implicitamente, dal giudice di merito.

  • art. 817 c.c.

    Richiamato in collegamento con la disciplina delle pertinenze e con la dedotta natura pertinenziale dei terreni.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso insieme alle norme sulla valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato per dedurre il giudicato interno, poi escluso dalla Corte.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno; la Corte ne ha escluso l'operatività nel caso concreto.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte, in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha condannato la ricorrente al risarcimento del danno da responsabilità aggravata e al pagamento in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato in relazione alla proposta di definizione anticipata e alla decisione conforme ad essa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Richiamata per l'introduzione del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Chi invoca l'accessione del possesso ex art. 1146, comma 2, c.c. deve dimostrare un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del bene o del diritto reale posseduto; in mancanza, il semplice fatto che il possesso sia continuato non basta.
  • La disciplina delle pertinenze ex art. 818 c.c. non opera automaticamente in assenza di prova della pertinenzialità: il bene accessorio deve risultare effettivamente asservito al bene principale e tale qualificazione deve emergere in modo convincente dagli atti o dalle prove.
  • Non si forma giudicato interno su questioni che non siano state oggetto di autonoma domanda o capo decisorio specifico; la mera riproposizione della tesi in appello non basta a cristallizzare un accertamento non reso in primo grado come statuizione autonoma.
  • Il vizio di motivazione apparente è escluso quando la sentenza d'appello renda comprensibile la ratio decidendi, anche se in forma sintetica o con argomentazioni che il ricorrente ritenga non condivisibili.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il fatto storico dedotto come omesso sia stato comunque considerato, anche implicitamente, dal giudice di merito.
  • In tema di usucapione e pertinenze, la mancata specifica indicazione del bene nell'atto traslativo assume rilievo decisivo quando non sia provata la natura pertinenziale del bene stesso.

Come è indicizzato

MateriePossessoProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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