Sentenza n. 1200/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 167/2024 pubblicata il 04.04.2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Ancona - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 887/2023, divenuta cosa giudicata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, n. 167/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto differenze retributive per Retribuzione Professionale Docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, n. 167/2024, pubblicata il 4 aprile 2024 e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto fino al saldo, e aveva condannato il Ministero anche alle spese di lite. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione, ma il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme dovute e l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo trascorso dalla notifica della sentenza il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito lo ha accolto, accertando che il giudicato non era stato eseguito e che il Ministero, costituitosi solo formalmente, non aveva dedotto ragioni ostative alla pretesa. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, detratte le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta, incaricato di provvedere entro i successivi 120 giorni dalla sua investitura da parte della creditrice. Ha respinto la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendo sufficiente la nomina del commissario e sproporzionata la penalità di mora, in ragione dell'esiguità del debito. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Il ricorso per ottemperanza relativo a un credito nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Va invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria del pagamento, la sola nomina del Commissario ad acta. ed essendo escluso l'uso delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo” ovvero sussistano “altre ragioni ostative” come appunto nella fattispecie in cui l'esiguità del debito è tale da far apparire l'invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva.
L'indennizzo coercitivo può essere negato quando la nomina del commissario ad acta è sufficiente ad accelerare l'adempimento e, avuto riguardo all'esiguità del debito, la penalità di mora risulterebbe eccessivamente afflittiva.
art. 93 c.p.c.
Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Le spese liquidate possono essere distratte a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
art. 39 c.p.a.
Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nel giudizio amministrativo la disciplina della distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari si applica attraverso il rinvio alle pertinenti disposizioni del codice di procedura civile.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza relativo a un titolo di condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione.
- Accertata l'inottemperanza a un giudicato, il giudice può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L'indennizzo coercitivo previsto in sede di ottemperanza può essere negato quando la nomina del commissario ad acta sia sufficiente ad accelerare l'adempimento e, in relazione all'esiguità del debito, la penalità di mora risulti eccessivamente afflittiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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