Sentenza n. 285/2026 - Campobasso, Sezione 1
per la riassunzione del giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Campobasso n.r.g. 2127/2022 al fine di accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Isernia, dell’Istituto autonomo case popolari di Isernia e della Regione Molise, per aver applicato al ricorrente un canone di locazione non dovuto e comunque difforme e superiore rispetto a quanto previsto per legge e per non averlo rettificato, con decorrenza dalla stipula del contratto di locazione; giudizio concluso con decreto di estinzione n. 418/2024 del 18.1.2024, con il quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del giudice amministrativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione del canone di locazione dell'alloggio ERP in misura superiore a quella prevista dall'accordo territoriale applicabile e mancata restituzione dei maggiori importi corrisposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche ed ente gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha riassunto dinanzi al TAR il giudizio già promosso davanti al Tribunale ordinario, dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione di quest'ultimo. Ha chiesto di accertare la responsabilità del Comune, della Regione e dell'Istituto autonomo case popolari per avere applicato, dal 2013, un canone di € 46,50/mq invece di € 36,05/mq, nonché di dichiarare il diritto alla rideterminazione del canone dalla stipula del contratto, alla restituzione delle somme indebitamente pagate e al risarcimento dei danni. Ha dedotto la violazione della normativa sull'edilizia residenziale pubblica, della disciplina dei canoni convenzionati, del programma ministeriale "20.000 abitazioni" e dell'accordo territoriale sottoscritto nel 2006 dal Comune di Isernia, lamentando altresì la tardiva rettifica del canone e il mancato riconoscimento degli effetti della corretta determinazione sin dall'origine. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l'altro, la tardività, l'acquiescenza, il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione quinquennale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che il Comune e lo IACP avessero legittimazione passiva: il primo aveva approvato il bando che predeterminava il canone, mentre il secondo aveva stipulato il contratto di locazione. Ha qualificato la controversia come rientrante nella giurisdizione esclusiva amministrativa, poiché la determinazione del canone era stata effettuata unilateralmente nel bando comunale e la procedura si inseriva nell'attuazione di accordi tra pubbliche amministrazioni e privati riconducibili all'art. 11 della legge n. 241/1990. Tale giurisdizione comprende anche le controversie sull'esecuzione degli accordi e consente la proposizione di domande di adempimento e risarcimento. Tuttavia, proprio perché il canone era già indicato nel bando del 2011 e recepito nell'assegnazione e nel contratto del 2013, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente tali atti, entro il termine previsto dall'art. 41, comma 2, c.p.a. La proposizione della causa civile nel 2022, nove anni dopo l'assegnazione, non ha consentito la rimessione in termini mediante traslatio iudicii. Il TAR ha aggiunto che, anche qualificando la pretesa come controversia relativa all'esecuzione dell'accordo pubblico-privato, le domande restitutorie e risarcitorie sarebbero comunque prescritte per decorso del termine quinquennale, decorrente dal contratto del 2013. Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile per tardività e, in subordine, inammissibile per intervenuta prescrizione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 5 d.m. n. 142/2001
La determinazione dei canoni degli alloggi realizzati nell'ambito del programma doveva essere effettuata dalla Regione e non poteva superare i canoni concertati previsti dalla legge n. 431/1998.
art. 2, comma 3, l. n. 431/1998
Costituisce il parametro normativo per la determinazione dei canoni concertati mediante accordi territoriali.
art. 11, comma 5, l. n. 241/1990
la formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi stipulati, nel pubblico interesse, dalla P.A. con i privati
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi tra pubblica amministrazione e privati, anche quando siano dedotti diritti e domande risarcitorie.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.
Radica la giurisdizione esclusiva amministrativa nelle controversie concernenti la formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti amministrativi.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Il termine per impugnare il bando e gli atti consequenziali decorre dalla piena conoscenza dell'atto lesivo; nella fattispecie il termine decorreva dall'assegnazione e dalla stipula del contratto, avvenute nel 2013.
art. 1442, comma 2, codice civile
È richiamato quale fondamento della prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento delle clausole contrattuali, applicata dal giudice in via alternativa rispetto alla tardività dell'impugnazione.
art. 2948, punto 3, codice civile
È richiamato quale fondamento della prescrizione quinquennale della pretesa restitutoria relativa ai canoni periodici.
Massime di principio
- Quando il contenuto economico di un contratto di locazione di edilizia residenziale pubblica è predeterminato unilateralmente nel bando di assegnazione e il contratto si limita a recepirlo, la contestazione della misura del canone investe principalmente la legittimità del bando e degli atti amministrativi presupposti, che devono essere impugnati nel termine decadenziale decorrente dalla loro piena conoscenza.
- La traslatio iudicii conseguente alla declinatoria di giurisdizione non consente di eludere i termini decadenziali già maturati per l'impugnazione dell'atto amministrativo, quando la domanda avrebbe dovuto essere proposta tempestivamente davanti al giudice amministrativo.
- Le controversie concernenti la formazione, conclusione ed esecuzione di accordi tra pubblica amministrazione e privati, stipulati per determinare il contenuto discrezionale di un provvedimento o in sua sostituzione, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche quando riguardino obblighi patrimoniali, adempimento e risarcimento del danno.
- La giurisdizione esclusiva amministrativa sugli accordi pubblico-privati comprende la cognizione piena anche dei diritti soggettivi e consente l'applicazione dei rimedi contrattuali, senza che la proposizione congiunta di domande restitutorie o risarcitorie modifichi il riparto di giurisdizione.
- Anche se la controversia viene qualificata come relativa all'esecuzione di un accordo pubblico-privato, le pretese di restituzione dei maggiori canoni e di risarcimento soggiacciono ai termini prescrizionali applicabili, decorrenti, secondo la decisione, dalla stipula dell'atto esecutivo che ha recepito la misura contestata.
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