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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33234/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione di un ricorso evidentemente inammissibile, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la sua penale responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose. L'unico motivo dedotto lamentava vizio di motivazione, ritenuta dalla difesa addirittura apparente quanto alla condanna per bancarotta fraudolenta documentale: secondo il ricorrente non era stato chiarito in modo adeguato, anche tenendo conto del periodo in cui era stato detenuto, in quali termini egli dovesse rispondere del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo: aveva respinto le generiche allegazioni dell'appello, aveva indicato gli elementi da cui desumere i poteri gestori dell'imputato, aveva dato conto che egli era amministratore di diritto già dall'ottobre 2015 e aveva richiamato la sentenza di primo grado, che aveva evidenziato la mancata integrale rinvenuta della documentazione contabile e la successione a lui di un mero prestanome, a fronte del permanere di un ruolo gestorio di fatto del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone profili di colpa nella proposizione di un'impugnazione inammissibile.

  • Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01

    richiamata a sostegno della possibilità di ravvisare la colpa del ricorrente in presenza di evidente inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a censurare in modo generico la motivazione della sentenza di merito, senza confrontarsi con gli specifici elementi valorizzati dal giudice di appello, può essere dichiarato manifestamente infondato.
  • La motivazione della Corte di merito è sufficiente quando dia conto degli elementi fattuali da cui desumere i poteri gestori dell'imputato e la sua effettiva posizione nell'assetto societario, anche se la difesa contesta l'attribuzione della qualità di amministratore di fatto.
  • In materia di bancarotta documentale, la responsabilità può essere sostenuta quando risulti la mancata rinvenuta integrale della documentazione contabile e la permanenza, in capo all'imputato, di un ruolo gestorio, anche se formalmente sia intervenuto un soggetto di mero prestanome.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali; inoltre, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende è giustificata quando l'inammissibilità sia connotata da colpa evidente.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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