Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44571/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p.; il ricorrente denunciava che la Corte d'appello, oltre a confermare la condanna per truffa aggravata con aumento per recidiva infraquinquennale, non aveva adeguatamente motivato l'applicazione della recidiva: non aveva indicato i precedenti penali per delitto a carico dell'imputato né esaminato il rapporto tra tali precedenti e il fatto in contestazione per accertare se la pregressa condotta fosse indicativa di una perdurante inclinazione al delitto. Inoltre il ricorrente lamentava che la Corte d'appello non aveva motivato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo profilo del motivo (mancata motivazione circa l'applicazione della recidiva). Richiamando la giurisprudenza, ha affermato che il giudice deve motivare specificamente sia quando afferma sia quando esclude la recidiva, esaminando i precedenti e il rapporto tra questi e il fatto attuale (criteri di cui all'art. 133 c.p.). Poiché la Corte d'appello aveva dato atto del motivo di appello ma non lo aveva sostanzialmente esaminato, la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla valutazione sulla recidiva e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio su quel punto. L'esame del profilo relativo alle circostanze attenuanti generiche è stato assorbito. Per il resto la condanna di primo grado è stata confermata fino a che la nuova valutazione sulla recidiva non sarà compiuta.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma invocata come base di impugnazione in cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte analizza il motivo di cassazione con riferimento a tali lett. per verificare omissione o insufficienza della motivazione

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Il principio richiamato dal ricorrente: il giudice deve dare risposta motivata ai punti specificamente dedotti in impugnazione; la Corte ha ritenuto che l'omessa motivazione della Corte d'appello rispetto alla recidiva integri la violazione di questa disposizione

  • art. 133, cod. pen.

    Richiamato come criterio per valutare il rapporto tra precedenti e fatto attuale: il giudice deve esaminare concretamente se le condanne pregresse indichino una perdurante inclinazione al delitto e quanto ciò abbia influito come fattore criminogeno

Massime di principio

  • Quando si applica la recidiva il giudice è obbligato a motivare specificamente: deve indicare i precedenti pertinenti e spiegare il nesso tra le condanne pregresse e il reato in contestazione
  • La mancata risposta motivata a un motivo di impugnazione che riguarda la recidiva può comportare l'annullamento limitato a quel profilo e il rinvio per un nuovo esame da parte del giudice di merito
  • L'affermazione o l'esclusione della recidiva sono esercizi di discrezionalità che richiedono adeguata argomentazione in ordine all'idoneità della nuova condotta a rivelare maggiore capacità a delinquere
  • La Corte d'appello non può accontentarsi di un generico richiamo alla sentenza di primo grado quando l'imputato contesta specificamente la motivazione: deve rispondere puntualmente alle doglianze dell'appello
  • La mancata (o non motivata) valutazione delle circostanze attenuanti generiche può essere rilevante, ma se il ricorso è fondato solo su un punto (es. recidiva) la Corte di cassazione può assorbire gli altri profili rinviando il solo punto decisivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.