Sentenza del 08/03/2017 n. 930 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Procedimento monitorio - Avvenuto riconoscimento debito - Rileva - Decreto ingiuntivo - Natura costituiva - Esclusione - Preesistente rapporto giuridico - Sussiste - Natura dichiarativa - Rileva - Ente impositore - Assoggettamento imposta tre per cento - Illegittimità atto impositivo - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 3% è stata ritenuta illegittima. Al decreto ingiuntivo deve applicarsi l'aliquota dell'1%, poiché esso ha natura dichiarativa e non costitutiva del rapporto giuridico sottostante. Ne consegue l'illegittimità dell'atto impositivo emesso dall'ente impositore nella parte in cui ha richiesto l'imposta con l'aliquota maggiorata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'aliquota dell'imposta di registro applicabile a un decreto ingiuntivo emesso nell'ambito di un procedimento monitorio, nel quale il debitore aveva già riconosciuto il proprio debito. L'ente impositore riteneva applicabile l'aliquota del 3%, presumibilmente considerando il riconoscimento del debito come elemento costitutivo dell'obbligazione. La decisione ha invece ritenuto che il decreto ingiuntivo non costituisca il rapporto obbligatorio, ma si limiti ad accertare e dichiarare un rapporto giuridico preesistente, anche quando il debitore abbia riconosciuto il debito nel corso del procedimento.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro applicabile ai decreti ingiuntivi
Il decreto ingiuntivo sconta l'aliquota dell'uno per cento e non del tre per cento.
La tassazione deve riflettere la natura dichiarativa del decreto ingiuntivo, che accerta un rapporto obbligatorio già esistente, senza costituirlo.
Principi sulla natura del decreto ingiuntivo
Il decreto ingiuntivo non ha natura di atto costitutivo, ma ha contenuto meramente dichiarativo di un preesistente rapporto giuridico.
Il riconoscimento del debito effettuato dal debitore durante il procedimento monitorio non trasforma il decreto in un atto costitutivo dell'obbligazione e non giustifica l'applicazione dell'aliquota del 3%.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro occorre valutare la natura effettiva dell'atto: un provvedimento che accerta o dichiara un rapporto già esistente non deve essere trattato come un atto costitutivo.
- Il riconoscimento del debito nel procedimento monitorio, da solo, non modifica la natura dichiarativa del decreto ingiuntivo.
- Quando il decreto ingiuntivo trae origine da un rapporto obbligatorio preesistente, l'aliquota applicabile è quella prevista per gli atti dichiarativi, pari all'1% secondo il principio richiamato dalla decisione.
- Un atto impositivo che applichi l'aliquota del 3% soltanto perché il debitore ha riconosciuto il debito nel procedimento monitorio può essere contestato per errata qualificazione giuridica dell'atto.
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