Cassazione Penale, Sentenza n. 33146/2024 del 27/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su due motivi: (1) carenza assoluta di motivazione in ordine all'aumento di pena applicato a seguito del riconoscimento della continuazione con una precedente condanna, con richiesta di esplicitazione dei parametri di discrezionalità e verifica della congruità e proporzionalità del trattamento sanzionatorio; (2) vizio di violazione di legge per omessa applicazione della riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) nella quantificazione dell'aumento di pena, essendo entrambe le sentenze poste in continuazione state emesse con rito abbreviato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul secondo motivo è stato precisato che, quando la pena è già stata determinata nel giudizio abbreviato, l'aumento per continuazione non richiede che il giudice d'appello espliciti la riduzione di un terzo purché il risultato finale non superi il "tetto" della pena già ridotta; pertanto non vi è duplicazione del beneficio. Sul primo motivo è stata ritenuta inammissibile la censura per mancanza di motivazione dell'aumento, poiché qui si tratta di un unico reato accertato in separato giudizio e l'aumento applicato non supera i limiti dell'art. 81 c.p.; inoltre la Corte ha ritenuto che la riduzione operata dai giudici di merito implichi l'avvenuta valutazione dei criteri pertinenti. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
disciplina della detenzione di sostanze stupefacenti e relativo minimo edittale
indica il minimo edittale (sei mesi di reclusione) per il reato contestato; la Corte ha valutato che la pena finale non eccede il quadro normativo previsto
Codice Penale, art. 81
aumento per il concorso di reati (continuazione)
norma di riferimento per la quantificazione dell'aumento per continuazione; la Corte ha ritenuto che l'aumento applicato non superi i limiti posti dall'art. 81 e che non si sia trattato di cumulo materiale illecito
Codice di Procedura Penale, art. 442
riduzione della pena in caso di giudizio abbreviato (comma 2 e correlati)
la riduzione di un terzo per il rito abbreviato si applica alla pena determinata in quel giudizio e costituisce un "tetto" non superabile nel calcolo degli aumenti; non è necessario che il giudice d'appello espliciti la singola operazione di riduzione se il risultato finale non oltrepassa il limite
Codice di Procedura Penale, art. 438
disposizioni sul giudizio abbreviato
richiamata insieme all'art. 442 come quadro procedurale del rito abbreviato, utile per valutare l'applicazione del beneficio processuale
Codice di Procedura Penale, art. 616
onere delle spese nel caso di inammissibilità del ricorso
norma richiamata per addebitare le spese del procedimento al ricorrente e disporre il versamento alla Cassa delle Ammende quando ricorrono profili di colpa
Giurisprudenza (Sezioni Unite e Sezioni Penali della Cassazione)
sentenze richiamate: Sez. U, n. 45583/2007; Sez. 6, n. 34112/2011; Sez. U, n. 47127/2021; Sez. 6, n. 3998/2023
orientamenti affermano che la riduzione per il rito abbreviato costituisce un limite da non superare nel calcolo degli aumenti per continuazione e che l'obbligo di motivazione analitica degli aumenti è volto a evitare cumuli fittizi quando vi sono più reati fine; nel caso concreto tali esigenze non risultavano essere state violate
Massime di principio
- Se una pena è stata già determinata in un giudizio abbreviato, la riduzione prevista per il rito (art. 442 c.p.p.) costituisce un "tetto" che non può essere superato dal ricalcolo degli aumenti dovuti alla continuazione; il giudice d'appello non è obbligato ad esplicitare ogni passaggio aritmetico purché il risultato finale rispetti tale limite
- La riduzione di un terzo per il rito abbreviato non va applicata "due volte": non è ammissibile una duplicazione del beneficio che porti ad un'ulteriore compressione della pena già diminuite nel giudizio speciale
- L'onere motivazionale sull'aumento per continuazione è più stringente quando si tratta di più reati "fine" oggetto dello stesso procedimento, dovendosi quantificare e motivare l'aumento per ciascun reato; quando invece il reato contestato è unico e accertato in separato giudizio, l'obbligo argomentativo si attenua, salvo che non risulti superato il limite dell'art. 81 c.p. o che vi sia cumulo materiale
- Le doglianze meramente formali o generiche sulla mancanza di motivazione sono spesso dichiarate inammissibili in Cassazione se non indicano con precisione il vizio e la lesione del diritto di difesa
- In casi analoghi conviene: (a) documentare esattamente come si è calcolata la pena ridotta nel giudizio abbreviato; (b) verificare che il nuovo importo non superi il "tetto" della pena già ridotta; (c) se si censura la motivazione dell'aumento, specificare nei motivi di impugnazione la comparazione puntuale fra i singoli reati e le ragioni di presumibile sproporzione
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